Elenco e breve descrizione delle condizioni
a) inesistenza delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94/Cause di esclusione automatica, 95/Cause di esclusione non automatica, art. 98/Illecito professionale grave;
b) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'U.E., in conformità a quanto previsto dall’art. 100/Requisiti di ordine speciale, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023) per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato II.11 del Codice;
[Eventuale se l’operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50]
a) A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’articolo 46 del D.lgs. 198/2006 (di seguito, “Codice delle Pari opportunità”), devono produrre al momento della presentazione dell’offerta, nell’ambito della “Busta Amministrativa” (rif. par. 5.2.1 punto 12), copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.
In alternativa a quanto sopra:
a-bis) a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
(i) inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell’inosservanza dell’obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), oppure
(ii) di non dovuta applicazione, fino al 2 dicembre 2021, del predetto obbligo di redazione e trasmissione del citato rapporto (si rammenta come, difatti, con decorrenza dal 3 dicembre 2021, l’articolo 3 della L. n. 162/2021, abbia ridotto da cento (100) a cinquanta (50) dipendenti la soglia dimensionale delle imprese tenute all’osservanza del predetto obbligo di redazione e trasmissione previsto dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità)
devono produrre al momento della presentazione dell’offerta nell’ambito della “Busta Amministrativa” (rif. par. 5.2.1 punto 11)e, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell’articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.
b) A pena di esclusione, quanto all’obbligo di “occupazione giovanile (under 36)” e di “occupazione femminile” previsto dal c. 4 dell’art. 47, D.L. 77/2021, laddove l’operatore economico concorrente in sede di esecuzione della prestazione dedotta nel Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, debba ricorrere all’assunzione di nuovo personale, è tenuto ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata all’occupazione sia giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) che all’occupazione femminile .
c) A pena di esclusione, di aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi di cui alla L. 68/1999.