Descrizione delle opzioni
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 1 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. Tale modifica avrà una durata massima pari a 6 (sei) mesi, per un importo di € 967.886,23, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti ai rischi da interferenze pari ad € 3.913,18 La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.
Il corrispettivo dovrà essere soggetto a revisione ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a partire dal secondo anno contrattuale, oppure dal secondo anno dalla data di avvio del servizio.
La revisione del corrispettivo, per la parte a corpo, sarà determinata:
a) per il personale: variazione, con riferimento al costo del personale relativo alle TABELLE FISE-ASSOAMBIENTE di luglio 2022, del costo medio di un operaio di 3° livello e di un operaio di 2° livello stabilita dal C.C.N.L., con incidenza del 50% sul corrispettivo del servizio;
b) per il costo di esercizio degli automezzi: variazione, con riferimento alla data dell’offerta, degli indici generali dei prezzi Istat, voce “prezzi al consumo – trasporto”, con incidenza del 25% sul corrispettivo del servizio;
c) per il costo dei materiali di consumo: variazione, con riferimento alla data dell’offerta, degli indici generali dei prezzi Istat, voce “prezzi al consumo – altri beni e servizi”, con incidenza del 25% sul corrispettivo del servizio.
Per la parte di corrispettivo a misura, a partire dal secondo anno, è ammessa la rideterminazione dei prezzi degli svuotamenti dei contenitori, sulla base delle misurazioni effettuate per la determinazione della TARIP. In fase di progettazione definitiva, infatti, tali prezzi sono stati stimati a corpo, senza poter contare su misure effettivamente rilevate in campo.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 4 della delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 363/2021/R/RIF (Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’utenza finale) la somma dei costi del servizio integrato dei rifiuti, tra cui quelli del presente appalto, per gli anni 2022 - 2025 può assumere il valore massimo che tiene conto di:
tasso di inflazione programmata;
coefficiente di recupero della produttività;
coefficiente di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.
Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 4 della Delibera ARERA n. 363/2021, e/o a successive delibere che saranno pubblicate per gli anni successivi al 2022.
Va chiarito che, la Delibera ARERA n. 363/2021 all’art. 4 recita testualmente che: “In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinare si sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. E’ comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori omissis”, consentendo all’ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali.
Ai sensi dell’art. 17 della stessa Delibera ARERA n. 443/2019 – Criteri di semplificazione – “Qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l’applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione”.
Prosegue in II.2.14) Informazioni complementari