Sarà utilizzata la cosiddetta «inversione della procedura» di cui all'art. 133, comma 8, del Codice e, cioè, procedere alla verifica della busta amministrativa dopo l’apertura dell'offerta economica (ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.L. 32/2019 convertito nella L. 55/2019 - applicabile per effetto dell’art. 52, co. 1 lett. a-3), del D.L. 77/21 convertito in L. 108/2021).