Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
a) (per l’attività di recupero):
- possesso di almeno due mezzi idonei al recupero di veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;
- disponibilità di almeno un mezzo idoneo al recupero dei veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate;
- possesso di polizza di “Rischio di esercizio” per danni causati nello svolgimento di detta attività, nonché di regolare polizza RCA per i mezzi utilizzati per il recupero dei veicoli sequestrati.
b) (per l’attività di custodia):
- Disponibilità, nell’ambito territoriale per cui si concorre, di un’area adibita a depositeria con una superficie utile non inferiore a mq 500, non parcellizzabile, e idonea al parcheggio di almeno n. 50 autoveicoli, opportunamente recintata con un’altezza non inferiore a mt. 2,50, illuminata da un’altezza non inferiore a mt. 5;
- possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro il danneggiamento, il furto e l’incendio dei veicoli custoditi;
- (ai fini della custodia dei veicoli oggetto della presente gara che dovessero risultare incidentati) disponibilità, all’interno della suddetta area adibita a depositeria, di una superficie non inferiore a mq 20 idonea al parcheggio di almeno 2 autoveicoli appositamente riservata dotata:
• (se depositeria al chiuso) di una pavimentazione impermeabilizzata del locale ed un pozzetto di raccolta degli eventuali sversamenti, con relativo svuotamento periodico e smaltimento nelle forme previste dalla legislazione di settore;
• (se depositeria all’aperto, sia completamente che con presenza di tettoia) di una pavimentazione impermeabilizzata dell’area munita di un sistema di raccolta delle acque meteoriche con relativo trattamento secondo la normativa di settore.
c) (per l’attività di demolizione/rottamazione):
- disponibilità di almeno un mezzo idoneo al prelievo e trasporto dei veicoli da demolire.
In caso di partecipazione di RTI o consorzi ordinari costituiti/costituendi, dovranno essere posseduti dal RTI/consorzio ordinario e andranno attestati da ciascuno degli operatori economici che costituiscono il RTI/Consorzio ordinario, con riferimento alle attività di propria competenza.
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti tecnico organizzativi di cui ai punti a) e b) sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.