Elenco e breve descrizione delle condizioni
Ai sensi dell’art.45 del D. Lgs. n.50/2016, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli
operatori economici di cui all’art.3, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n.50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri
Stati membri o in Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art.49 D. Lgs. n.50/2016, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni
temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione
oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel
caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi dello stesso D. Lgs.
n.50/2016.
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.422, e del
D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile, tra imprenditori
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili
sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano
stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Nel caso di ATI, il requisito
deve essere posseduto per intero da un soggetto appartenente al raggruppamento. Il requisito non è frazionabile.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e
c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art.3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio
2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33;i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 23
luglio 1991, n.240;
N.B.: La prestazione del servizio di cui alla presente gara è riservata ai soggetti e iscritti all’albo ex D.M.03/06/2014 n.120
(Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti) e dall'art.212 del D.Lgs n.152/2006