Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Per completezza di informazioni si rinvia al bando integrale disponibile al link:
www.gruppohera.it/fornitori/bandi/,in particolare si rinvia a quanto prescritto al punto III.1.3) del bando stesso;
k) i concorrenti devono dimostrare di essere in possesso di attestato di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciato da una società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso dell’iscrizione, in proprio o in RTI, nelle categorie elencate nella sottostante tabella, per classifica adeguata all’importo delle lavorazioni da assumere:
— OS22 — Impianti di potabilizzazione e depurazione - Importo comprensivo dei costi per la sicurezza 3 638 702,57 EUR — Qualificazione obbligatoria: SI. Categoria prevalente: subappaltabile nei limiti del 50 % del relativo importo fermo restando altresì il limite sotto indicato,
— OS21 — Opere strutturali speciali — importo comprensivo dei costi per la sicurezza 1 482 155,51 EUR — qualificazione obbligatoria: SI — Categoria scorporabile subappaltabile fatto salvo il limite sotto indicato,
— OS30 — Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi - Importo comprensivo dei costi per la sicurezza 303 216,87 EUR — Qualificazione obbligatoria: SI — Categoria scorporabile subappaltabile nei limiti sotto indicati,
— OS1 — Lavori in terra - Importo comprensivo dei costi per la sicurezza 597 555,63 EUR — Qualificazione obbligatoria: no — Categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria – Subappaltabile nei limiti sotto indicati.
Ai sensi dell’art. 92, 1 comma del DPR 207/2010 l’operatore economico può partecipare alla gara qualora sia in possesso, in proprio o in RTI, dei requisiti SOA relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi sopra previsti. Qualora l’operatore economico non possegga i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili gli stessi requisiti dovranno essere da questo posseduti con riferimento alla categoria prevalente e, per dette lavorazioni, ove a qualificazione obbligatoria, dovrà essere necessariamente espressa riserva di subappalto, fatto salvo il rispetto delle percentuali massime sotto richiamate di subappaltabilità delle opere. La mancata presentazione della dichiarazione di ricorso al subappalto — per le lavorazioni relative alle categorie scorporabili, ove a qualificazione obbligatoria, da parte dell’operatore economico che non sia in possesso, in tutto o in parte, delle relative iscrizioni - non è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio e costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla gara.
Si rammenta inoltre che, ai fini della qualificazione, gli operatori economici in possesso di attestazione SOA per classifica uguale o superiore alla lll devono possedere la Certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9001:2015 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da Accredia o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA). Qualora il possesso di tale sistema di qualità aziendale non risulti dall’attestato SOA, dovrà essere prodotta copia della relativa certificazione del sistema di qualità.
Si precisa che non potranno essere autorizzati subappalti in misura complessiva eccedente il 50 % dell’importo totale del contratto. Pertanto, il subappalto della categoria prevalente e delle eventuali categorie scorporabili potrà essere attivato fino al raggiungimento, con il relativo cumulo, del suddetto limite complessivo.