Elenco e breve descrizione delle condizioni
In particolare i requisiti necessari sono:
a) i requisiti di cui al D.M. del 2.12.2016, n. 263;
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
Requisiti del gruppo di lavoro
Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del codice, gli incarichi sono espletati da professionisti iscritti negli appositi albi che devono possedere i seguenti requisiti:
— responsabili tecnici di riferimento – laurea magistrale o quinquennale in architettura e/o ingegneria, abilitazione all’esercizio dei servizi oggetto di accordo quadro e iscrizione alla sezione A del relativo ordine professionale da almeno 10 anni,
— responsabile settore stradale – laurea magistrale o quinquennale in architettura e/o ingegneria (settore civile), abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di accordo quadro e iscrizione alla sezione A del relativo ordine professionale,
— responsabile settore impianti e antincendio – laurea magistrale o quinquennale in architettura e/o ingegneria (settore civile), abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di accordo quadro e iscrizione alla sezione A del relativo ordine professionale, oltre che all’iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno sulla prevenzione incendi Decreto del 5.8.2011,
— responsabili settore edile e strutturale – laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile), abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di accordo quadro e iscrizione alla sezione A del relativo ordine professionale da almeno 10 anni,
responsabile verifiche progettazione – requisiti di cui all’art. 26, commi 6 e 7 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e del paragrafo VII delle relative linee guida n. 1, così come aggiornate al 15.5.2019, riferito ad importi inferiori a 20 000 000 EUR,
— sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da organismi accreditati ai sensi del regolamento CE n. 765/2008,
— responsabile della sicurezza – requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008,
— responsabile settore geologico – laurea magistrale in geologia, abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di accordo quadro e iscrizione al relativo ordine professionale.
Per i professionisti che espleteranno gli incarichi di progettazione/direzione lavori/collaudo: iscrizione agli appositi albi professionali, previsti per le attività di cui trattasi, del soggetto personalmente responsabile dell’incarico).
Poiché gli eventuali incarichi di progettazione potranno riguardare beni culturali e del paesaggio, almeno uno dei progettisti componenti del team dovrà essere laureato in architettura o laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'Albo degli architetti, sez. A.
L’oggetto dell’accordo quadro comprende anche eventuali incarichi di collaudo, pertanto, almeno uno dei professionisti componenti il team dovrà essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 9, lettera a) dell’art. 216 del D.P.R. n. 207/2010 (avere conseguito il titolo professionale di cui al commi 3, da almeno dieci anni).
Per i professionisti che espleteranno gli incarichi di progettazione di impianti e di antincendio: iscrizione agli appositi albi professionali, previsti per le attività di cui trattasi e iscrizione agli elenchi del ministero dell’Interno sulla prevenzione incendi Decreto del 5.8.2011.
Per i professionisti che espleteranno gli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione: i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.
Per il geologo che redige la relazione geologica: i requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.
Per i soggetti che espleteranno le attività di verifica preventiva della progettazione: i requisiti di cui all’art. 26, comma 6, lett. b) del codice (prescritti per lavori di importo inferiore a 20 000 000,00 EUR).
Si raccomanda di verificare le disposizioni in merito contenute nel disciplinare.