Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Per completezza di informazioni, si rinvia al bando integrale disponibile al link:
www.gruppohera.it/fornitori/bandi/, in particolare si rinvia a quanto prescritto al punto III.1.3) del bando stesso:
j) i concorrenti, a prescindere dal/i lotto/i a cui intendono partecipare, devono dimostrare di essere in possesso di attestato di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciato da una società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso dell’iscrizione nella categoria OG 6 per classifica uguale o superiore alla terza (III).
Lavorazione: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione,
categoria SOA/classifica: OG6 – III (*)
Qualificazione obbligatoria: sì.
Indicazioni speciali ai fini della gara: categoria unica e prevalente subappaltabile nei limiti indicati in disciplinare di gara e in capitolato speciale d’appalto.
(*)NB: la classifica III è richiesta in funzione dei singoli «affidamenti esecutivi» di lavori che, come specificato dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale d’appalto, potranno avere un importo massimo pari a 1 000 000,00 EUR.
Ai sensi dell’art. 92, 1° comma del D.P.R. n. 207/2010 l’operatore economico può partecipare alla gara qualora, con riferimento al lotto od ai lotti a cui intende partecipare, sia in possesso, in proprio o in RTI, dei requisiti SOA relativi alla categoria unica e prevalente sopra indicata.
Tale attestazione deve essere corredata della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da un ente di certificazione accreditato, ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da Accredia o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA). Qualora il possesso di tale sistema di qualità aziendale non risulti dall'attestato SOA, dovrà essere prodotta copia di certificazione, in corso di validità, del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da Accredia o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA).
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. Si precisa che in caso di RTI o di consorzi ordinari la medesima disposizione:
— si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa risulti qualificata, nella specifica categoria da assumere, per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria medesima,
— non si applica ai fini del raggiungimento, ove prescritto, della quota di qualificazione nella misura minima del 40 %.
In riferimento alle lavorazioni relative alla rimozione di amianto, si precisa che il subappaltatore dovrà possedere l'iscrizione presso l'albo nazionale gestori ambientali nella categoria 10A, classe E (o superiore) ed idoneo personale abilitato ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 257/1992 e dell'art. 10 del D.P.R. del 8.8.1994 allo svolgimento di tali tipologie di lavorazioni.
Con riferimento alle lavorazioni da svolgere in ambienti sospetti di inquinamento o in luoghi confinati, indicate nel bando di gara e rientranti nell'ambito della categoria unica e prevalente, si stimano per una percentuale indicativa del 2 %, per ciascun lotto. Il concorrente, in sede di gara, dovrà necessariamente dichiarare nell'apposito punto dell'allegato E, il possesso dei requisiti prescritti dal D.P.R. n. 177/2011 per lo svolgimento delle suddette lavorazioni. In difetto di possesso del suddetto requisito di cui al D.P.R. n. 177/2011, il concorrente dovrà necessariamente esprimere riserva di subappalto per il loro svolgimento.