1) garanzie: garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del codice, pari al 2 % del prezzo base dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 1 del codice, e precisamente di importo pari a 3 925,64 EUR, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del codice, espressamente costituita in favore dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, CF 93034060363.