Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Per completezza di informazioni si rinvia al bando integrale disponibile al link:
www.gruppohera.it/fornitori/bandi/, in particolare si rinvia a quanto prescritto al punto III.1.3) del bando stesso.
k) i concorrenti devono dimostrare di essere in possesso di attestato di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciato da una società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso dell’iscrizione, in proprio o in RTI, nelle categorie elencate nella sottostante tabella, per classifica adeguata all’importo delle lavorazioni da assumere:
— OG1 – edifici civili e industriali – importo comprensivo dei costi per la sicurezza 4 487 990,88 EUR – qualificazione obbligatoria: sì – categoria prevalente subappaltabile nei limiti indicati nel bando integrale,
— OG11 – impianti tecnologici – importo comprensivo dei costi per la sicurezza 1 794 470,60 EUR – qualificazione obbligatoria: sì – categoria scorporabile subappaltabile nei limiti del 30 % dell'importo della singola categoria,
— OS21 – opere strutturali speciali – importo comprensivo dei costi per la sicurezza 956 090,02 EUR – qualificazione obbligatoria: sì – categoria scorporabile subappaltabile nei limiti del 30 % dell'importo della singola categoria,
— OG2 – restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela – importo comprensivo dei costi per la sicurezza 483 051,07 EUR – qualificazione obbligatoria: sì – categoria scorporabile subappaltabile nei limiti indicati nel bando integrale,
— OS6 – finiture di opere generali in materiali lignei, plastici – importo comprensivo dei costi per la sicurezza 1 018 967,31 EUR – qualificazione obbligatoria: no – categoria scorporabile subappaltabile nei limiti indicati nel bando integrale.
Ai sensi dell’art. 92, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 l’operatore economico può partecipare alla gara qualora sia in possesso, in proprio o in RTI, dei requisiti SOA relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi sopra previsti. Qualora l’operatore economico non possegga i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili gli stessi requisiti dovranno essere da questo posseduti con riferimento alla categoria prevalente, e per dette lavorazioni, ove a qualificazione obbligatoria, dovrà essere necessariamente espressa riserva di subappalto, fatto salvo il rispetto delle percentuali massime sotto richiamate di subappaltabilità delle opere.
Si rammenta inoltre che, ai fini della qualificazione, gli operatori economici in possesso di attestazione SOA per classifica uguale o superiore alla lll devono possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da Accredia o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA). Qualora il possesso di tale sistema di qualità aziendale non risulti dall’attestato SOA, dovrà essere prodotta copia della relativa certificazione di qualità.
Si precisa che non potranno essere autorizzati subappalti in misura complessiva eccedente il 40 % dell’importo totale del contratto, fatta salva l’ulteriore possibilità di subappaltare nei limiti del 30 % del relativo importo le opere scorporabili OG11 e OS21, rientranti nelle c.d. categorie super specialistiche di cui al D.M. n. 248 del 10.11.2016 quando di importo > al 10 % del totale dei lavori.