Descrizione delle opzioni
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 1 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. Tale modifica avrà una durata massima pari a 1 (uno) anno, per un importo di 1 973 705,50 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti ai rischi da interferenze pari a 19 737,05 EUR. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.
Il corrispettivo dovrà essere soggetto a revisione ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., a partire dal secondo anno contrattuale, oppure dal secondo anno dalla data di avvio del servizio.
La revisione del corrispettivo, per la parte a corpo, sarà determinata:
a) per il personale: variazione, con riferimento al costo del personale relativo alle tabelle fise-Assoambiente di marzo 2019, del costo medio di un operaio di 3 livello e di un operaio di 2 livello stabilita dal CCNL, con incidenza del 50 % sul corrispettivo del servizio;
b) per il costo di esercizio degli automezzi: variazione, con riferimento alla data dell’offerta, degli indici generali dei prezzi ISTAT, voce «prezzi al consumo – trasporto», con incidenza del 25 % sul corrispettivo del servizio;
c) per il costo dei materiali di consumo: variazione, con riferimento alla data dell’offerta, degli indici generali dei prezzi ISTAT, voce «prezzi al consumo – altri beni e servizi», con incidenza del 25 % sul corrispettivo del servizio.
Per la parte di corrispettivo a misura, a partire dal secondo anno, è ammessa la rideterminazione dei prezzi degli svuotamenti dei contenitori, sulla base delle misurazioni effettuate per la determinazione della TARIP. In fase di progettazione definitiva, infatti, tali prezzi sono stati stimati a corpo, senza poter contare su misure effettivamente rilevate in campo.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 4 della delibera ARERA del 31.10.2019, n. 443/2019/R/RIF – limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie – la somma dei costi del servizio integrato dei rifiuti, tra cui quelli del presente appalto, per gli anni 2020 e 2021, può assumere il valore massimo che tiene conto di:
— tasso di inflazione programmata,
— coefficiente di recupero della produttività,
— coefficiente di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti,
— coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.
Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 4 della delibera ARERA n. 443/2019, e/o a successive delibere che saranno pubblicate per gli anni successivi al 2020 ed al 2021.
Va chiarito che la delibera ARERA n. 443/2019 nelle sue premesse recita testualmente che: «le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e la normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall’art. 2, comma 17, della Legge n. 481/1995 – come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all’ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali».
Ai sensi dell’art. 17 della stessa delibera ARERA n. 443/2019 – criteri di semplificazione – «qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l’applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione».