Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Requisiti di capacità tecnica e professionale
a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: Il concorrente deve aver svolto, per almeno un anno solare continuativo, nell’ultimo triennio (2017-2018-2019), analoghi servizi a quelli previsti dal presente appalto, per due comuni con popolazione, ciascuno, non inferiore a 58 450 (cinquantottomilaquattrocentocinquanta) abitanti;
b) possesso della certificazione sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi oggetto dell’appalto;
c) possesso della certificazione sistema gestione ambientale EMAS oppure certificazione UNI EN ISO 14001:2014 per i servizi oggetto di appalto;
d) possesso certificazione di qualità relativo al sistema della gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori conforme alle norme ISO45001:2018, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati.
I requisiti di cui alla lettera a) devono essere soddisfatti:
1) nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f), e g) del codice, dal raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detti requisiti devono essere posseduti nella misura minima del 40 % (quaranta percento) dall’impresa mandataria e per la restante parte cumulativamente dalle imprese mandanti ciascuna nella misura minima del 10 % (dieci percento).
2) Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) del codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) direttamente dal consorzio.
2.1) Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. c) (consorzi stabili) vengono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.
I requisiti di cui alle lettere b), c) e d), relativi alle certificazioni:
1) nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f), e g) del codice, devono essere posseduti da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio.
2) Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del codice la certificazione dovranno essere posseduti dal consorzio ovvero dalle singole imprese consorziate che eseguiranno il servizio (consorzi di cooperative e consorzi stabili).