Descrizione delle opzioni
Il contratto potrà essere modificato in corso di efficacia dello stesso per ciascun lotto, sulla base di quanto di seguito riportato, conformemente ai contenuti dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
— qualora si rendano necessari un aumento o una diminuzione delle prestazioni da fornire o una variazione delle modalità di esecuzione dei servizi previsti (per esempio di variare l’estensione dei giri di raccolta, porta a porta e/o il numero di cassonetti da svuotare, e/o la frequenza di effettuazione degli svuotamenti, o gli impianti di destinazione dei rifiuti, ecc.) fino ad una concorrenza del quinto dell’importo del contratto, in tal caso esse dovranno essere eseguite dall’Appaltatore alle stesse condizioni previste nel contratto originario ed esso non potrà opporre rifiuto nè far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 e ss.mm.ii., precisando che, solo quando la conseguente variazione in più o in meno dell’importo di appalto superi al 10 % si procederà alla modifica proporzionale del prezzo annuo di appalto, a richiesta della parte interessata e con effetto dal mese successivo alla data della stessa e per la sola parte eccedente detta percentuale,
— qualora la variazione in più o in meno risulti essere superiore al 20 %, ciò potrà comportare la rinegoziazione del prezzo annuo dei servizi da svolgere con conseguente atto di sottomissione dell’Appaltatore,
— qualora le variazioni di cui ai precedenti punti fossero determinate dalla decisione della Stazione appaltante di assumere l’esecuzione diretta di parte dei servizi oggetto dell’appalto per qualsivoglia ed insindacabile propria necessità, nel caso in cui detta avocazione sia determinata da negligenza e/o colpa dell’Appaltatore, la Stazione appaltante avrà, comunque, diritto al risarcimento dei danni tutti da ciò derivanti nonché al riaddebito, all’Appaltatore, degli eventuali maggiori costi necessari per lo svolgimento dei servizi a sé avocati,
— il prezzo complessivo di appalto, e con esso tutti i prezzi inerenti ai servizi puntuali, sarà soggetto a revisione annuale, a partire dal 2 anno, sulla base della corrispondente variazione su base annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI senza tabacchi), rilevata nei 12 mesi precedenti,
— decorsi i previsti 3 anni, la Stazione Appaltante si riserva di attivare, a proprio insindacabile giudizio, un lotto opzionale della durata massima di ulteriori 2 (due) anni complessivi, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs. n. 50 e ss.mm.ii.. L’attivazione del suddetto lotto opzionale potrà anche essere frazionata in più periodi di durata massima complessiva sopra indicata o limitata a parte dei servizi oggetto dell’appalto,
— l’appalto potrà essere prorogato, sulla base di un provvedimento espresso della Stazione appaltante, anche in relazione all’esigenza della stessa di dar corso alle procedure di selezione di un nuovo Appaltatore e del conseguente passaggio gestionale, per il tempo necessario allo svolgimento delle dette procedure, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Per ulteriori dettagli e specifiche si rimanda all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto.