Elenco e breve descrizione delle condizioni
Soggetti ammessi alla gara, condizioni di partecipazione e avvalimento.
Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 3, comma 1, lett. p), e all’art. 45, D.Lgs. n. 50/2016, e cioè:
— gli imprenditori individuali, anche artigiani o liberi professionisti, e le società, anche cooperative,
— i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25.6.1909, n. 422, e del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8.8.1985, n. 443,
— i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
— i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti,
— i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile,
— le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10.2.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.4.2009, n. 33,
— i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23.7.1991, n. 240,
— sono comunque ammessi tutti gli «operatori economici», in possesso dei necessari requisiti, individuabili in base alla normativa nazionale e sovranazionale.
Concorrenti con sede in altri Stati: gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché quelli stabiliti nei paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in paesi che, per altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’ITALIA, consentono la partecipazione ad appalti pubblici a condizione di reciprocità, si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare (ex art. 47, D.Lgs. n. 163/2006). Tuttavia gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei paesi c.d. black list, di cui al D.M. Finanze 4.5.1999, e al D.M. Economia e finanze 21.11.2001, sono ammessi a partecipare alle gare solo previa autorizzazione rilasciata dal ministero dell’Economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite da tale dicastero. Tali disposizioni si applicano anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l’ITALIA che consentano di partecipare a gare pubbliche a condizioni di reciprocità.
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