I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione a gara all’indirizzo postale di cui al punto I.1), compilata su carta intestata, in busta chiusa e sigillata (indicando all'esterno le proprie generalità, l’oggetto della gara, il CIG e la dicitura: «non aprire Documenti riservati all'Ufficio Contratti»). Ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016 tutti gli operatori economici, per le autocertificazioni, dovranno utilizzare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) disponibile, insieme alle istruzioni per la compilazione e la firma elettronica, sul link
http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx?anno=2018&tipo=avvisi%20e%20bandi, ente Maricommi, da consegnare in formato elettronico unitamente con la domanda di partecipazione. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tra questa stazione appaltante e gli operatori economici, successive alla presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, saranno effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronici secondo quanto stabilito dall’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016. Il responsabile del procedimento è il C.F. Giovanni Sparapano. La domanda di partecipazione e qualsiasi altro documento/dichiarazione, devono essere in lingua italiana o se resi in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione certificata «conforme al testo straniero», certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. La gara sarà esperita entro il mese di dicembre 2018. Il subappalto è ammesso alle condizioni previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui all’art. 5, comma 2, del decreto 2.12.2016 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto. La domanda di partecipazione non vincola in alcun modo l'amministrazione.