Informazioni aggiuntive
a) L'appalto è disciplinato dal decreto legislativo 12.4.2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» in attuazione delle direttive 2004/17/CE 2004/18 e ss.mm.ii come recepito in Sicilia dalla Legge Regionale n. 12 del 12.7.2011, e dal Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31.1.2012, e con le modifiche apportate dalla legge n. 98 del 9.8.2013.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato — AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il «PASSOE» di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
b) Informazioni sul personale e sui mezzi:
Il concorrente nella predisposizione dell’offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall’art. 19, comma 8, della L.R. n. 9 del 8.4.2010 e s.m.i., dal Piano di Intervento dell’ARO, e in particolare dell'accordo quadro sottoscritto dall'Assessorato Regionale dell'Energie e Servizi di pubblica utilità e le parti sociali il 6.8.2013 in ordine all'utilizzo del personale.
Il concorrente, qualora la Stazione appaltante metta a disposizione in comodato d’uso per l’espletamento del servizio mezzi, strutture, attrezzature e logistica, dovrà redigere la propria offerta sulla base di quanto reso disponibile. L’aggiudicatario, in tal caso, ne assumerà responsabilmente la gestione degli stessi per tutta la durata prevista dal contratto, obbligandosi ad adottare ogni onere per mantenere in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima sicurezza quanto ricevuto. Detti mezzi, strutture, attrezzature e logistica verranno consegnati all’aggiudicatario, previa ricognizione in contraddittorio, ed alla fine del rapporto verranno restituiti in perfetta efficienza all’Ente appaltante, previe le verifiche sullo stato d’uso da parte dell’Ufficio comune al fine di determinarne eventuali danni non riconducibili all’ordinario utilizzo. Il concorrente dovrà predisporre apposita offerta, da inserire tra i documenti allegati al progetto, nella quale dovrà indicare il corrispettivo economico da riconoscere alla Stazione appaltante per la manutenzione degli impianti e delle dotazioni varie fornite in comodato, specificandone il relativo importo offerto per ciascuna di esse. N.B.: resta fermo quanto previsto dal punto 4.3.2 del D.M. 13.2.2014 per quanto riguarda l’utilizzo, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti di automezzi con motorizzazione non inferiore ad Euro 5 o elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl, in numero pari almeno al 30 % di quelli utilizzati; a tal fine si informa che la dotazione di automezzi che rispettano i requisiti di cui sopra dell’ARO è la seguente.
c) Ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23.12.2005 n. 266 e della deliberazione dell’Autorità di Vigi-anza sui Contratti Pubblici del 5.3.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17.5.2014, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di 500 EUR (cinquecento). Ai fini del versamento del suddetto contributo le imprese partecipanti devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo
http://www.avcp.it/riscossioni.htlm
d) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del «Codice».
e) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
È infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
f) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui alla lett. c.
g) Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221 (decreto crescita bis) l’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare le spese di pubblicazione del bando di gara, nonché degli avvisi post-gara sui quotidiani previsti.
h) Si applica l’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 come modificato dall’art. 6 della legge 17.12.2010 n. 217, secondo cui:
«1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e forni-tori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1 500 EUR, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documenta-zione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16.1.2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
6. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
7. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
8. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
9. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto».
i) Omissis.
l) Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del «Codice».
m) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o rese con le modalità previste dall’art. 62 del «Regolamento».
n) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
o) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
p ) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante e, a tal fine, i soggetti aggiudicatari comunicano alla stessa la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
q) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del Codice.
r) È esclusa la competenza arbitrale.
s) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
t) Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Iannello Dirigente Comune di San Cataldo.
Piazza Papa Giovanni XXIII — 93017 San Cataldo — tel. +39 0934511312 — fax +39 0934511281
u) Responsabile degli Adempimenti di Gara: Pasquale Locurto c/o UREGA — Servizio Provinciale di Caltanissetta ed Enna sede di Caltanissetta Via G. Mulè 1 — Cittadella C.E.F.P.A.S. Pad. 2, tel. +39 0934561402 — fax +39 0934594331, (dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sabato escluso).
V.3.1) Clausole di autotutela:
1) La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del contratto di appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai sen-si del D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i.
2) Oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. 3.6.1998, n. 252.
3) Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, da corso al procedimento di aggiudicazione. Gli eventuali provvedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente, subito dopo la stazione appaltante darà corso al procedimento di aggiudicazione dell’appalto. Nelle more, è individuato il soggetto responsa-bile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di mano-missione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità. L’accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte delle imprese sarà oggetto di apposita comunicazione all’Autorità A.N.A.C.
V.3.2) Avvertenze:
1. Nel caso di modifiche di norme e/o leggi che dovessero determinare una modifica all’attuale assetto normativo delle S.R.R. e/o dell’A.R.O., l’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non stipulare il relativo contratto con la ditta aggiudicataria senza che quest’ultima possa avanzare alcuna pretesa o rimborso di sorta.
2. Si precisa che al punto — IV.2.1) Criteri di aggiudicazione — la voce «Capitolato d'oneri» deve intendersi come «Disciplinare di gara».
Il Bando e il Disciplinare di gara (nel quale sono contenute le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti e alle dichiarazioni da presentare ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto), il capitolato d’oneri sono visionabili presso i punti di contatto sopracitati, nei giorni lavorativi dalle ore 9:00.alle ore 13:00.
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
È autorizzata la possibilità di introdurre delle varianti migliorative, ex art. 76 del decreto legislativo n. 163/2006, che dovranno tendere a:
— valorizzare la capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti,
— favorire l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti,
— migliorare le modalità esecutive del progetto di base e/o l’organizzazione del servizio ivi previsto,
— superare gli obiettivi prefissati di raccolta differenziata e lavorare sui livelli qualitativi della stessa,
— ridurre i consumi di carburanti e le emissioni inquinanti dei mezzi impiegati per lo svolgimento dei vari servizi.
La proposta variante migliorativa dovrà contenere una dettagliata relazione illustrativa, che sviluppi i singoli punti enunciati e deve essere suffragata da esempi concreti e da un crono-programma, che ne espliciti i risultati previsti.
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
Anni 7 (sette). L’amministrazione appaltante, a completamento del primo triennio e qualora sia accertato dalla stessa attraverso l’ufficio comune che a livello nazionale o regionale il costo medio applicato a parità di prestazioni sia inferiore per non meno del 5 % rispetto a quello offerto dall’affidatario, potrà recedere dal contratto di appalto, salvo che l’affidatario non dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziare.
L’Amministrazione al termine del periodo contrattuale (anni sette) si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di prorogare il servizio per ulteriore anni tre con una applicazione di ulteriore ribasso rispetto a quello offerto in sede di gara dall’aggiudicatario nella misura del 10 % .In caso di mancata proroga, nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria né la stessa può rivendicare risarcimenti di sorta. Tali condizioni dovranno essere espressamente accettate dal concorrente con dichiarazione da rendere in sede di istanza di partecipazione alla gara.
Ai sensi dell’art. 138 comma 2 lett. b del D.P.R. 207/2010 il contratto potrà essere prorogato per il periodo strettamente necessario per l’espletamento delle procedure relative all’affidamento del nuovo appalto.