Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06 nel pieno rispetto di quanto stabilito dagli art. 34, 35, 36, 37 e 38 del D.Lgs. 163/06. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 4 comma 33 del D.L. 13.8.2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge L. 14.9.2011, n. 148, “recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorg. della distribuzione sul territorio degli uff. giud.” I soggetti di cui al comma 1 lett. c), d), e), f) dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati (o operatori economici riuniti) concorrono, i quali consorziati (o operatori economici riuniti) hanno il divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In particolare nelle ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti e GEIE, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06, nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Si precisa che i requisiti speciali economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti nell’articolo 14 del presente disciplinare devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fatto salvo che per la cat.1 la mandataria possieda la classe di iscrizione “D”. I raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e le GEIE possono presentare le offerte anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinai e le GEIE e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Alle imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia si applica la disciplina dell’art. 47 del D.Lgs. 163/06. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l’affidamento di servizi di igiene urbana. L’affidamento dei servizi da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ai propri consorziati non costituisce subappalto. Comunque a tali consorziati non devono sussistere nessun dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e ss.mm.ii. Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., viene stabilito che un concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A pena di esclusione deve essere decritto come l’impresa ausiliaria metta a disposizione le sue capacità (tecniche, economiche, mezzi, risorse, etc.) di cui è carente il concorrente durante l’appalto al fine di garantire alla stazione appaltante l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto a regola d’arte. In caso di inadempimento da parte dell’impresa concorrente, la stazione appaltante può chiedere all’impresa ausiliaria il rispetto dei patti contrattuali o l’eventuale risarcimento del danno. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. in materia di avvalimento. Le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione europea, nonché quelle stabilite nei Paesi firmatari dell’accordo di cui all’allegato 4 dell’accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale del commercio, parteciperanno alla gara alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. Le suddette imprese dovranno produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, atti a dimostrare, il possesso di tutti i requisiti richiesti. Le imprese interessate a partecipare alla gara devono far pervenire le offerte al seguente indirizzo: Comune di Genzano di Roma – ufficio protocollo, via Italo Belardi n. 81, CAP 00045 Genzano di Roma (RM), ITALIA. I plichi potranno essere spediti a mezzo posta o presentati con qualsiasi mezzo, e, quindi, per corriere o tramite impiegati o persone di fiducia delle imprese. Il plico, contenente le altre buste, chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura, deve riportare all’esterno le seguenti indicazioni: