Descrizione delle opzioni
- l’opzione di cui all’art. 76 co. 6, del D. Lgs. n. 36/2023, pari a euro 600.000,00 IVA esclusa, sarà attivabile entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto d' appalto iniziale e potrà riguardare servizi accessori o differenti modalità di presa in carico dell’utenza;
- ai sensi dell’art. 120, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di aumento della domanda dovuto all'incremento della presenza di bambine e ai bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità, le prestazioni oggetto del l'appalto potranno essere incrementate fino al 50% del valore iniziale del contratto;
- ai sensi dell’art. 120, c. 9, del D. Lgs. n. 36/2023, eventuali variazioni conseguenti all'ampliamento o alla riduzione degli interventi, che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di validità dell’appalto, potranno essere richieste in qualsiasi momento dall'Amministrazione appaltante con ordine scritto, fino ad 1/5 in più o in meno, con proporzionale variazione dell’importo, senza che per ciò l’appaltatore possa pretendere compensi, risarcimenti o indennizzi di sorta;
- ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzerà la variazione annuale dei prezzi al consumo registrata dall’ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I. senza tabacchi) per l’anno precedente, riferita al mese di inizio dell'appalto o, nel caso di aumenti del costo del personale dovuti alla sottoscrizione di nuovi CCNL, gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. La rivalutazione dei prezzi sarà preceduta da una fase istruttoria volta a determinare quali voci del quadro economico abbiano effettivamente riportato un incremento dei costi e debbano pertanto essere oggetto di rivalutazione;
- ai sensi dell’art. 120, c. 10, del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto potrà essere prorogato fino a un massimo di 12 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, qualora allo scadere del relativo contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione.