Descrizione delle opzioni
Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 27 comma 2 lettera a) della L.P. n. 2/2016 nei casi di seguito indicati.
a)Rinnovo: la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 (tre) anni ed esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante pec prima della scadenza del contratto originario. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva alla stazione appaltante ed avviene agli stessi - o più favorevoli per APSS - prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario.
b)Proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario, e in ogni caso per non più di 12 (dodici) mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
c)Aumento/riduzione delle quantità: la staz. app. ha facoltà di aumentare o diminuire le quantità delle singole prestazioni oggetto della contratto, entro il limite di seguito indicato: le modifiche sono disposte in continuità di esecuzione della servizio al momento dello sforamento del fabbisogno indicato in contratto; in tal caso l’emissione d’ordine di quantitativi aggiuntivi equivale ad esercizio dell’opzione.
d)Acquisto prodotti analoghi/simili: la staz. app. ha la facoltà di acquistare ulteriori prestazioni analoghe o simili o connesse all’oggetto dell’appalto, entro il limite indicato al successivo comma 3: le modifiche sono disposte a mezzo PEC.
Le opzioni di cui alle lettere c) e d) possono essere adottate da APSS in qualunque momento durante l’intera durata del contratto (eventuale rinnovo e proroga compresi), entro il limite massimo del 50% dell’importo contrattuale. Le modifiche sopra descritte costituiscono opzioni ai sensi dell’art. 1331 del codice civile, riservate in via esclusiva alla Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna, con la sottoscrizione del contratto, ad accettare le opzioni previste al presente articolo agli stessi - o più favorevoli per APSS - prezzi, patti e condizioni, senza che possa trarne titolo per ottenere indennizzi, risarcimenti o ristori di sorta. Rimane ferma la facoltà di APSS di rivolgersi ad altri operatori economici per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di opzione, ove ritenuto maggiormente conveniente sotto il profilo economico e/o tecnico.
e)Aggiornamento prezzi: le condizioni economiche di aggiudicazione rimangono ferme per il primo anno di durata del contratto senza che l’appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, una sola volta in ciascun anno, su richiesta dell'appaltatore, può essere riconosciuto l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta.
La Stazione appaltante si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili.
La revisione del prezzo contrattuale è annualmente calcolata sulla base dei prezzi di riferimento se disponibili o, in difetto, del 75% della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La variazione percentuale da applicare al corrispettivo viene determinata al secondo decimale troncando quelli successivi viene riconosciuta dal mese successivo alla protocollazione della relativarichiesta per il corrispettivosuccessivamente maturato e non ancora fatturato