Descrizione delle opzioni
Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 27 comma 2 lettera a) della L.P. n. 2/2016 nei casi di seguito indicati.
a)La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 (tre) anni ed esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante pec della scadenza del contratto originario.
b)La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario, e in ogni caso per non più di dodici (12) mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
c)La staz. app. si riserva la possibilità di acquistare ulteriori prodotti connessi all’oggetto dell’appalto e/o materiale analogo o simile, purché compatibili ed utilizzabili sul sistema diagnostico fornito. I prezzi applicati derivano dalla percentuale di sconto migliore, risultante dell’offerta economica presentata dall’appaltatore, applicata sul listino vigente al momento della richiesta di APSS o miglior prezzo proposto dall’appaltatore.
d)La staz. app. si riserva la facoltà di attivare un’opzione volta alla fornitura di strumentazione aggiuntiva (comprensiva di noleggio e assistenza tecnica full-risk) necessaria ai laboratori di APSS.
e)La staz. app. si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le quantità dei singoli prodotti oggetto della fornitura mantenendo ferme le condizioni originarie di contratto e il prezzo offerto senza che per questo motivo l’appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.
Le opzioni di cui alle lettere c), d) ed e) possono essere esercitate entro il limite del 20% dell’importo complessivo del contratto. Per l’opzione di cui alla lettera c) i prezzi applicati derivano dalla percentuale di sconto migliore, risultante dell’offerta economica presentata dall’appaltatore, applicata sul listino vigente al momento della richiesta di APSS o miglior prezzo proposto dall’appaltatore. È fatta salva la facoltà di APSS rivolgersi ad altri operatori economici.
f)Le condizioni economiche di aggiudicazione rimangono ferme per il primo anno di durata del contratto senza che l’appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, una sola volta in ciascun anno, su richiesta dell'appaltatore, può essere riconosciuto l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta. La Stazione appaltante si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili.
La revisione del prezzo contrattuale è annualmente calcolata sulla base dei prezzi di riferimento se disponibili o, in difetto, del 75% della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene determinata al secondo decimale troncando quelli successivi e viene riconosciuta a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.
g)L’aggiornamento tecnologico di cui all’art. 2 punto 7 deve essere fornito obbligatoriamente allo stesso prezzo offerto in gara o, eventualmente a prezzo migliore; in caso di diverso confezionamento, il riferimento è il prezzo a test.
La Disciplina delle opzioni è descritta nel Disciplinare di gara.