Descrizione delle opzioni
Qualora nel periodo contrattuale avvenga una variazione – in aumento/diminuzione - del costo del gasolio per autotrazione in una misura superiore al trenta per cento (30%) della media di quello praticato ala data di stipula del contratto], la parte interessata potrà chiedere una variazione delle indennità chilometriche previste nelle Tabelle A e B del Capitolato Tecnico, pari al dieci per cento (10%) dell’intera variazione accertata. Le verifiche delle variazioni del costo saranno effettuate dalle Stazioni Appaltanti facendo riferimento al prezzo medio al consumo del “gasolio per autotrazione” rilevato mensilmente dal portale del Ministero dello Sviluppo Economico–Osservatorio prezzi e tariffe (
https://carburanti.mise.gov.it/). Entro dieci (10) giorni dalla verifica le Stazioni Appaltanti riconosceranno l’eventuale adeguamento delle indennità chilometriche, dandone comunicazione al Custode-acquirente. La variazione avrà effetto dalla data della richiesta e non si estende alle prestazioni eseguite sino a tale data. Ogni successiva verifica prenderà come base di calcolo il nuovo costo del carburante qualora esso abbia comportato la variazione delle indennità.