Depositi e garanzie richiesti
Ai sensi dell’art. 106 del Codice, l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 4.000,00.
La fideiussione può essere rilasciata:
- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58/1998; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
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http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
N.B. si raccomanda di prendere visione del documento denominato
https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie
La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
L’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.
La fideiussione deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice civile;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3) l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia può essere ridotto nei termini di seguito indicati:
a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di RAGGRUPPAMENTI di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile, né sommabile con quella indicata alla lett. a);
c) riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all’allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile ma non sommabile con quelle indicate alle lett. a) e b).
In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserirà copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.