Descrizione delle opzioni
Proroga tecnica
A norma dell’art. 7 del Capitolato speciale - parte amministrativa – la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, per una durata massima pari a 12 mesi.
A norma dell’art. 8 del Capitolato speciale - parte amministrativa – la Stazione appaltante si riserva, in applicazione del disposto dell’art. 27 comma 2 lett. a) della L.p. n. 2/2016, di modificare le prestazioni oggetto del presente contratto in aumento e/o in diminuzione entro il 50% dell’importo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto senza che l’appaltatore possa trarne titolo per ottenere indennizzi, risarcimenti o ristori di sorta: le modifiche sono disposte dalla Stazione appaltante mediante nota di Pec inviata all’appaltatore da parte della Stazione appaltante. All’interno del possibile incremento del 50% dell’importo del contratto vengono attivate e contabilizzate le attività indicate all’art. 8 del Capitolato Tecnico (manutenzione straordinaria ed attività aggiuntive), con il metodo di valorizzazione indicato nello stesso.
Opzione aggiornamento prezzi
A norma dell’art. 8 del Capitolato speciale - parte amministrativa – le condizioni economiche di aggiudicazione rimangono ferme per il primo anno di durata del contratto senza che l’appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, una sola volta in ciascun anno, su richiesta dell'appaltatore, può essere riconosciuto l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta. La Stazione appaltante si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili. La revisione del prezzo contrattuale è annualmente calcolata sulla base dei prezzi di riferimento se disponibili o, in difetto, del 75% della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Ulteriori opzioni
A norma dell’art. 8 del Capitolato speciale - parte amministrativa – ll contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. a) della L.P. n. 2/2016, nei seguenti casi:
a) qualora alcuni prodotti non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o non vi fosse più la convenienza economica al ricondizionamento e la manutenzione la stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi quei prodotti;
b) qualora vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi e vi fosse la convenienza economica la stazione appaltante può chiedere all’appaltatore di aggiungere nuovi dispositivi o aggiuntivi per il ricondizionamento e la manutenzione;
c) qualora dovessero essere modificati o sostituiti il Nomenclatore tariffario nazionale o la regolamentazione dei livelli assistenziali provinciali nell’ambito dell’assistenza protesica, la stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare tali modifiche/sostituzioni ed eventualmente apportare gli appositi correttivi all’elenco degli ausili soggetti a ricondizionamento e manutenzione, anche mediante l’inserimento o l’eliminazione di beni, secondo quanto previsto dalla legge o da nuovi assetti organizzativi derivanti dalla stessa. In tal caso il corrispettivo per il ricondizionamento e la manutenzione dei beni aggiunti sarà quello stabilito nel contratto per un prodotto funzionalmente similare.