Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
[punto 8.4.1 del disciplinare]
- di aver eseguito nell’ ultimo triennio (2019 2020 2021) servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto (servizi cimiteriali) per un importo non inferiore ai 1.300.000 euro complessivi a favore di Enti pubblici e/o privati. Per servizi analoghi s’intende l’aver svolto: servizio relativo alle esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni e opere di muratura ad e ssi relative.
[punto 8.4.2 del disciplinare]
- Essere in possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e norma UNI EN ISO 14001:2008 o UNI EN ISO 14001:2015 se già in possesso della certificazione secondo gli schemi della nuova norma, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: Servizi Cimiteriali.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di cui al precedente punto 8.4.1 e 8.4.2 dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice.
Si specifica che i requisiti di cui al punto 8.4.1 dovranno essere apportati in parte da ciascun membro del raggruppamento.
La mandataria dovrà comunque apportare in ogni caso i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83 co. 8 del Codice.
Il requisito di cui al punto 8.4.2) deve essere posseduto da ciascun membro del raggruppamento.
In caso di partecipazione di un raggruppamento verticale, la mandataria dovrà eseguire la prestazione principale di gestione del servizio e apportare interamente i requisiti di cui al punto 8.4.1.
Il requisito di cui al punto 8.4.2 deve essere posseduto da ciascun membro del raggruppamento.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al presente punto dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice, così come modificato dal D.L. n. 32 del 18/04/2019 e dalla relativa legge di conversione, L. 55/2019.
Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali dovrà essere dichiarato all’interno del Documento di Gara Unico Europeo:
- per il requisito di cui al punto 8.4.1): Parte IV, lettera C, punto 1b, di cui all’articolo 13 del Disciplinare.
- per il requisito di cui al punto 8.4.2): Parte IV, lettera D, punto 1, di cui all’articolo 13 del Disciplinare.
È ammesso il ricorso all’istituto dell’avva limento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti tecnico professionali.