Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:
8.2.1 del disciplinare
- (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto dell’appalto;
- (se impresa straniera) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza;
Inoltre
- (se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) essere iscritto all’albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.;
8.2.2 del disciplinare
-Essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali istituito dal D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, necessario per poter svolgere il servizio oggetto dell’appalto.
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di partecipazione di idoneità professionale dei punti 8.2.1) e 8.2.2) dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) il requisito di idoneità professionale del punto 8.2.1) del disciplinare dovrà essere posseduto sia dal consorzio sia dal soggetto indicato quale esecutore del servizio, mentre il requisito di cui al punto 8.2.2) del disciplinare dovrà essere posseduto dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio.
Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al punto 8.2.1) del disciplinare dovrà essere dichiarato da parte dell’operatore economico all’interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), Sezione IV, lettera A, punto 1.
Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al punto 8.2.2) del disciplinare dovrà essere dichiarato da parte dell’operatore economico all’interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), Sezione IV, lettera A, punto 2.
È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.