Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
Qualificazione servizi
a) iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per le seguenti categorie:
Categoria 4: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi - classe minima F;
Categoria 4 - bis: Raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi - classe minima F;
Categoria 5: Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi- classe minima E;
b) possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 177/2011 per lavorare in ambienti confinati
c) certificazione ambientale (SGA) ISO 14001 in corso di validità.
d) contratto o altra documentazione da cui si evince di avere disponibilità da parte della discarica competente per territorio o piattaforma autorizzata al ricevimento dei rifiuti da smaltire;
Qualificazione lavori
e) qualificazione nella categoria OS23 per € 113.238,00, scorporabile e subappaltabile nei limiti dell’art. 105, co. 2 del suddetto D.Lgs. ovvero in alternativa possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010:
i) importo dei lavori analoghi rientranti nella categoria OS23 eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della lettera invito per un importo non inferiore ad € 113.238,00;
ii) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando;
ii) possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
I lavori valutabili per la dimostrazione dei requisiti di cui alla lett. e) sono quelli iniziati ed ultimati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GUUE.
In generale, il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 108/2021 e dalla L. 238/2021; si rammenta che il contratto non può essere ceduto e che, ai sensi della normativa vigente, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.
Ai sensi dell'art. 89, comma 10, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Per il requisito di cui al punto III.1.3) lett. b) (riferimento D.P.R. 177/2011) l'avvalimento è ammesso a condizione che l'impresa ausiliaria esegua direttamente la prestazione in questione.