Descrizione delle opzioni
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a), del Codice, per un importo pari ad € 158.047,33.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del Codice per un importo non superiore ad € 263.412,21. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, per un importo pari ad € 316.094,65, può imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell'art. 106, comma 12 del
Codice. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 2.318.027,46 al netto di
IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.