1) l'appalto è indetto in attuazione della determinazione dirigenziale n. 3251 del 01/12/2022;
2) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
3) ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicatario deve costituire, con le modalità di cui all'art. 93, comma 2 e 3, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 % dell'importo contrattuale;
4) la stazione appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
5) l'amministrazione, sulla base delle disposizioni di cui agli art. 1, comma 1, della L. 135/2012, dell'art. 1, comma 449, secondo periodo, della L. 296/2006 e dell'art. 26, comma 3, della L. 488/1999, si riserva la piena facoltà di:
a) procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento d'ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere alla proposta di aggiudicazione o di non stipulare il contratto qualora, nel corso della procedura fossero attivate nuove convenzioni stipulate da Consip o da Intercent-ER, aventi parametri prezzo-qualità più convenienti rispetto a quelli della migliore offerta individuata, previa motivata valutazione della stessa stazione appaltante;
b) di valutare, con ampia discrezionalità e senza alcuna pretesa per il concorrente, in alternativa all'ipotesi sub a), la possibilità di una eventuale rinegoziazione della migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della L. 488/1999, delle nuove convenzioni quadro, nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato; la stazione appaltante si riserva in ogni caso l'ampia facoltà di interrompere la rinegoziazione e di annullare d'ufficio l'intera procedura di gara;
6) il contratto non conterrà la clausola compromissoria; tutte le controversie, relative all'esecuzione del contratto, saranno attribuite all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Rimini;
7) per i pagamenti trova applicazione l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.