Elenco e breve descrizione delle condizioni
1) iscrizione, per attività rientranti nell’oggetto del contratto, nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia in cui l’impresa ha sede, o, se si tratta di concorrente di altro Stato membro dell’Unione europea non residente in ITALIA, iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di residenza, ai sensi dell’art. 83, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto (attività principale raccolta e trasporto di rifiuti).
Nel caso di:
a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016];
b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016];
c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n 50/2016];
d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 50/2016].
Il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, del consorzio, dell’aggregazione, del GEIE.
Nel caso di:
a) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016];
b) consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016].
Il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dal consorzio e dal/i consorziato/i incaricato/i dell’esecuzione dei servizi;
2) iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. del 3.4.2006, n. 152 e s. m. e i. per le seguenti categorie e classi di cui al decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3.6.2014, n.120:
a) iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui al D.M. del 28.4.1998, n. 406, con categoria e classe corrispondenti al servizio oggetto dell’appalto categoria 1), classe E e categoria 4), classe F) per dette certificazioni non è ammesso l’avvalimento, essendo un requisito soggettivo.
Nel caso di:
a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016];
b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016];
c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016];
d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 50/2016];
e) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016];
f) consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016].
Il requisito dovrà essere posseduto dal soggetto partecipante nel suo complesso, per tutte le categorie e classi previste.