La stazione appaltante dichiara e l'appaltatore prende atto ed accetta che l'appalto viene conferito decorso il periodo transitorio di cui all'art. 15, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000 e in pendenza della gara di ambito per il nuovo affidamento del servizio di distribuzione gas. Qualora, a seguito dell’esito della gara di cui sopra, EDMA Reti Gas non dovesse risultare aggiudicataria del servizio, il contratto di che trattasi, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. si intenderà automaticamente risolto con l’ultimo giorno di gestione dell’impianto da parte di Edma Reti Gas. In questo caso l’impresa dovrà prendere atto ed accettare che non potrà richiedere alcun compenso aggiuntivo o indennità o risarcimento danni per la risoluzione anticipata del contratto, rinunciando ad ogni possibile pretesa al riguardo, salvo il diritto alla liquidazione degli importi relativi ai servizi già effettuati.