Descrizione delle opzioni
Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lettera a) della L.P. n. 2/2016 nei casi di seguito indicati.
Opzione di rinnovo
A norma dell’art. 7 del capitolato speciale — parte amministrativa — il contratto è rinnovabile a discrezione di APSS e mediante provvedimento scritto, per ulteriori tre anni (3), più eventuali altri tre anni (3), e quindi per una durata massima di anni nove (9). APSS esercita tale facoltà comunicandola all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. L’opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva all’APSS ed avviene agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario.
Opzione di proroga tecnica
A norma dell’art. 7 del capitolato speciale — parte amministrativa — la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a un (1) anno. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.
Clausola aggiornamento prezzi
A norma dell’art. 8 del capitolato speciale — parte amministrativa — le condizioni economiche in base alle quali è aggiudicato l’appalto rimangono ferme per il primo anno di durata del contratto secondo quanto stabilito all’atto dell’aggiudicazione, senza che l’appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, su richiesta dell’appaltatore, può essere riconosciuto l’aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta. L’APSS si riserva di applicare d’ufficio l’aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili. La revisione del prezzo contrattuale è annualmente calcolata sulla base del 75 % della variazione media annua percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene determinata tenendo in considerazione i decimali sino al secondo troncando i successivi e viene riconosciuta a partire dal mese successivo alla relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato.
Opzione per aumento/diminuzione entro il quinto d'obbligo
A norma dell’art. 8 del capitolato speciale — parte amministrativa — APSS si riserva la facoltà all’aumento o diminuzione delle prestazioni nei limiti del 20 % dell’importo del contratto. L’opzione è esercitata in via esclusiva ad APSS e l’appaltatore, in caso di richiesta, è tenuto ad ottemperare entro i termini indicati.
Opzione revisione legale
A norma dell’art. 8 del capitolato speciale — parte amministrativa — nel caso in cui per le aziende sanitarie la revisione del bilancio passi da volontaria ad obbligatoria, l’appaltatore è tenuto a provvedere e verrà riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo, per ogni esercizio contabile oggetto di certificazione, pari al 30 % dell’importo annuo aggiudicato, nel limite complessivo relativo all’intero valore del contratto di 115 500,00 EUR (eventuale opzione revisione legale).
NB: Tutte le opzioni sono esercitate in via esclusiva da APSS.