In esecuzione del D.D. n. 191 del 19/1/2022, tutti i documenti di gara devono intendersi rettificati in riferimento ai punti sopra riportati. Con riferimento al punto 18.2 del Disciplinare, si specifica che ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi ai sub-criteri 1.2 e 1.3 di cui al punto 18.1 del predetto Disciplinare, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva le certificazioni ivi indicate devono essere possedute: da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, nell’ipotesi dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice; direttamente dal consorzio medesimo, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice; dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice. I chiarimenti di cui al punto 2.2 del Disciplinare possono essere richiesti mediante la proposizione di quesiti almeno 10 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte come rettificato nel precedente punto VII.1.2); le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del predetto termine. Entro il termine indicato al punto VII.1.2), a pena di irregolarità non sanabile ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice, i concorrenti possono sostituire i plichi virtuali già presentati. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente provvedere esclusivamente alla sostituzione del plico virtuale già inoltrato, come previsto dal punto 13) del Disciplinare. E' stato altresì rettificato il mero errore materiale contenuto nel punto 16 del Disciplinare, relativo al numero massimo di pagine consentito per la Relazione Tecnica, pari a 30 e non a 40. Restano fisse e invariate tutte le altre condizioni del Bando di gara, del CSA e del Disciplinare di gara e relativi allegati.