Le informazioni complementari rispetto al presente bando sono contenute nel disciplinare di gara e nei relativi allegati tra cui si ricordano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
1) l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’articolo 32 del vigente codice degli appalti;
2) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all’operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il responsabile del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale;
3) fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del decreto legislativo del 6.9.2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4) le fatture, recanti obbligatoriamente il Codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC, dovranno essere trasmesse alla Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e delle gestione patrimoniale — Ufficio attività contrattuale per l’informatica, gli impianti tecnici e le telecomunicazioni, secondo le modalità previste dalla legge n. 244 del 24.12.2007 e dal decreto del ministero dell’Economia e delle finanze n. 55 del 3.4.2013, recante il relativo regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU;
5) fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall’articolo 8, comma 4, lettera c) del D.Lgs. del 16.7.2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 dell’11.9.2020, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell’eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle ulteriori ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, e articolo 5, commi 4 e 5 del D.Lgs. del 16.7.2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 dell’11.9.2020.