Elenco e breve descrizione delle condizioni
I concorrenti ai fini della partecipazione alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
1) iscrizione alla Camera di commercio per attività coerente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro statuto lo svolgimento di attività coerente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Se cooperative sociali iscrizione all'albo delle società cooperative;
2) gli operatori economici dovranno essere, altresì, iscritti all'albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le seguenti categorie e classi:
— categoria 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani – classe C (inferiore a 100 000 abitanti e superiore o uguale a 50 000 abitanti) o classe superiore,
— categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – classe E (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3 000 tonnellate e inferiore a 6 000 tonnellate) o classe superiore,
— categoria 5 – raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi – classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3 000 tonnellate) o classe superiore;
3) iscrizione ai sensi dell’art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012, negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituiti presso la competente prefettura; ovvero anche avvenuta richiesta di iscrizione nei predetti elenchi.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, si precisa che:
Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi (art. 45, comma 2, lettere d, e, f, g del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al punto 1) e 3) devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio costituito o costituendo.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al punto 1) e 3) dovranno essere posseduti sia dal consorzio sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere.
In merito all'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, fermo restando il possesso della categoria in capo a tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio, gli stessi dovranno essere abilitati nella classifica adeguata alla quota di esecuzione del servizio.
L'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali non può formare oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 89, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.