Elenco e breve descrizione delle condizioni
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, D.Lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016) e tecnico-professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) che di seguito si riportano.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.
I concorrenti ai fini della partecipazione alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
1) iscrizione alla Camera di commercio per attività coerente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro statuto lo svolgimento di attività coerente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi. Se cooperative sociali iscrizione all'Albo delle società cooperative;
2) gli operatori economici dovranno essere, altresì, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le seguenti categorie e classi:
— lotto 1 – categoria 1 — sottocategoria D1 — classe E,
— lotto 2 – categoria 1 — sottocategoria D1 — classe E,
— lotto 3 – categoria 1 — sottocategoria D1 — classe E,
— lotto 4 – categoria 1 — sottocategoria D1 — classe E.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi. si precisa che:
Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi (art. 45, comma 2, lettere d), e), f), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 1) devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio costituito o costituendo.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 — lettere b) e c) — D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 1) dovranno essere posseduti sia dal consorzio sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere.
In merito all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, fermo restando il possesso della categoria in capo a tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio, gli stessi dovranno essere abilitati nella classifica adeguata alla quota di esecuzione del servizio.
L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali non può formare oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 89, comma 10 del D.Lgs. 50/2016.