Elenco e breve descrizione delle condizioni
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti, singoli o associati, di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis), g) e h), del D.Lgs. 163/2006, nei limiti di cui all’art. 34, comma 2, all' art. 36, comma 5, e all'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, nonché gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri dell’U.E., sempre che non sussistano a loro carico le cause di esclusione di seguito indicate.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b) che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge 18.10.2001 n. 383;
c) per i quali sono stati assunti provvedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81;
d) per i quali sussistono la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario ovvero in forma individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario ovvero in più di un consorzio stabile ovvero come concorrente in qualsiasi forma e come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, da uno dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 partecipante alla gara.
Per gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri dell’U.E. vale il rispetto di quanto previsto dall'art. 38, comma 5, e dall'art. 39 del D.Lgs. 163/06.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di progettisti indicati o associati:
a) per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010;
c) per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 90, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;
d) inibiti per legge o per provvedimento disciplinare nell’esercizio dell’attività professionale;
e) che non siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali;
f) l’inesistenza dei requisiti di cui all’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;
g) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
h) per i quali sono stati assunti provvedimenti o sono pendenti procedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81;
i) per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, del d.P.R. n. 207/2010 e di altre disposizioni di leggi vigenti.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara.