Descrizione dell'appalto
Oggetto della procedura è la concessione, mediante un partenariato pubblico privato (nel seguito, per brevità la «concessione»), relativa nel dettaglio a:
1) la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché la realizzazione di un impianto di stoccaggio e successivo pompaggio di fanghi da depurazione da alimentare al termovalorizzatore di Desio, di proprietà di Brianza Energia Ambiente SpA, così come meglio individuato in capitolato descrittivo prestazionale e bozza di convenzione (allegati alla documentazione di gara).
I progetti definitivi ed esecutivi dovranno essere sottoposti alla concedente, affinché provveda alla loro approvazione, previa verifica di conformità degli stessi alla normativa vigente ed ai documenti contrattuali, con conseguente validazione;
2) il servizio di conferimento di fanghi da depurazione civile (codice EER 19.08.05) e relativo stoccaggio presso il termovalorizzatore di Brianza Energia Ambiente con diritto di esclusiva a favore del concessionario per 10 anni, a fronte del pagamento, in favore della concedente, di canone come individuato in bozza di convenzione (allegato alla documentazione di gara);
3) tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’impianto, dettagliatamente descritte nel progetto operativo (allegato alla documentazione di gara).
Il soggetto promotore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. r, e 183, comma 15 del codice, è la società Siram Veolia Water srl, codice fiscale n. 08867700968, con partita IVA n. 08867700968 con sede legale in Roncoferraro (MN), via Rodoni 25.
Il soggetto sopra indicato è stato invitato alla presente procedura.
Ove, all’esito della presente procedura di gara, risulti vincitore un soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, potrà esercitare il diritto di prelazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore e di aggiudicazione della concessione a quest’ultimo, al migliore offerente verranno rimborsate, con onere a carico del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 12 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nell’ipotesi di aggiudicazione in favore di soggetto diverso dal promotore e di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di quest’ultimo, il promotore avrà diritto ad ottenere il pagamento (con onere a carico dell’aggiudicatario) delle spese per la predisposizione della proposta presentata, così come risultanti dal piano economico-finanziario asseverato agli atti di gara, nei limiti di cui al comma 9 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016.