Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
e) dichiarazione con la quale l’operatore economico attesta di aver realizzato nel triennio 2016–2018 un fatturato specifico, riferito ad attività di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, non inferiore a 1 700 000,00 EUR (un milione settecentomila/00 euro); di questo fatturato specifico almeno 700 000 EUR (settecentomila/00 euro) devono essere relativi ad attività di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. A comprova di tale dichiarazione dovrà essere allegato l’elenco dei contratti, anche in corso, che concorrono al raggiungimento del fatturato specifico dichiarato, con l’indicazione, per ciascuno di essi, di:
— oggetto,
— importo,
— durata,
— committente,
— luogo di esecuzione,
— fatturato suddiviso per anno.
Si precisa che nel caso di contratti il cui periodo di efficacia ricada solo parzialmente nel triennio 2016–2018, ai fini del calcolo del fatturato specifico, sarà considerato solo l’importo riferibile al triennio. In caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60 % e dalle mandanti nella misura minima del 20 % ciascuna; il requisito nel suo complesso dovrà essere completamente posseduto dalla RTI;
f) copia della certificazione di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità alla norma ISO 9001:2015, in corso di validità, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da un Ente di accreditamento internazionale aderente agli Accordi di mutuo riconoscimento MLA – IAF e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara. Si precisa che, in caso di partecipazione in RTI, ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda dovrà possedere la certificazione;
g)copia della certificazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla norma ISO 14001:2015, in corso di validità, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da un Ente di Accreditamento internazionale aderente agli Accordi di mutuo riconoscimento MLA – IAF e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara; in alternativa alla ISO 14001 si ritiene valida anche la registrazione EMAS. Si precisa che, in caso di partecipazione in RTI, ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda dovrà possedere la certificazione;
h) dichiarazione di possesso delle autorizzazioni al trasporto (iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto delle tipologie e quantità di rifiuti indicate nell’Allegato 1). In caso di partecipazione in RTI tale requisito deve essere posseduto dal RTI nel suo complesso;
i) dichiarazione di possesso di uno o più impianti di recupero e/o smaltimento (1 livello) autorizzati alla gestione delle tipologie e quantità di rifiuti di cui all’Allegato 1. In caso di partecipazione in RTI, tale requisito deve essere posseduto dal RTI nel suo complesso e, nell’ambito di quest’ultimo, dalla mandataria, per una quota non inferiore all’80% delle tipologie e quantitativi di rifiuti indicati nel capitolato tecnico;
j) dichiarazione di possesso di almeno un mezzo idoneo (cisterna) al trasporto di merci pericolose dotato di idonea certificazione ADR (Mod. DTT 306 detto anche modello «Barrato Rosa») e di almeno 2 auto spurghi. In caso di partecipazione in RTI tale requisito deve essere posseduto da almeno un’impresa raggruppata/raggruppanda;
k) dichiarazione con la quale l’operatore economico attesta di disporre di un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (come da ADR 1.8.3) alla motorizzazione civile competente e copia del relativo Attestato CE di formazione in corso di validità. In caso di partecipazione in RTI tale requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate/raggruppande che effettuano il trasporto di rifiuti in ADR.
Ulteriori requisiti di capacità professionale e tecnica sono riportati nell'allegato A scaricabile dal sito internet
http://acquistionline.trenord.it.