Elenco e breve descrizione delle condizioni
a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
b) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinente all'oggetto dell’Accordo Quadro. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
c) essere in possesso di idonea referenza bancaria rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso.
d) Iscrizione nella «White List» pubblicata dalla Prefettura della Provincia in cui l’impresa ha sede.
e) Aver conseguito negli ultimi 3 anni (2015–2016–2017) un fatturato specifico da servizi analoghi a quelli oggetto del presente Accordo Quadro per un importo complessivo non inferiore a 440 000,00 EUR (quattrocentoquarantamila/00).
f) Possesso/disponibilità di almeno 2 impianti di recupero (con operazioni di recupero R3, R5, R13 – di cui all’allegato C parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per trattare il CER 200303 «Residui della pulizia stradale» con finalità principale recupero inerti ai sensi della normativa vigente. La ditta appaltatrice, già al momento della partecipazione alla presente gara di appalto, dovrà avere la disponibilità di un impianto principale regolarmente autorizzato e la disponibilità di almeno un secondo impianto di soccorso di conferimento debitamente autorizzati a ritirare la tipologia di rifiuto CER 20.03.03 per le quantità stimate. La ditta appaltatrice dovrà garantire che gli impianti identificati per il conferimento dei rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni all’esercizio rilasciate dagli enti competenti e che tali autorizzazioni permangano valide per tutta la durata dell’appalto o nel caso siano in scadenza nella durata dell’appalto provvedere tempestivamente al rinnovo della stessa, garantendo comunque la continuità del servizio anche con altri impianti agli stessi patti e condizioni. Al fine di cautelarsi rispetto alla eventuale impossibilità di conferimento dei rifiuti nell’impianto di destino individuato dall’appaltatore all’atto della presentazione dell’offerta, la ditta appaltatrice al momento della firma del contratto o durante l’esecuzione dello stesso dovrà indicare alla stazione appaltante, una delle seguenti alternative come impianto di soccorso:
1) un contratto con altro titolare di impianto regolarmente autorizzato così da poter intervenire in soccorso;
2) indicazione di altro impianto di proprietà del medesimo appaltatore autorizzato al ritiro dei rifiuto oggetto della procedura.
g) Comprova documentale, per entrambi gli impianti, della percentuale di recupero negli ultimi 2 anni (anno 2017 e anno 2018) di materia almeno pari al 50 % del rifiuto in ingresso indicando il flusso recuperato e la relativa destinazione;
h) possesso iscrizione all’Albo Autotrasportatori di cose per conto di Terzi L. 298/74 e D.Lgs 395/2000, successive modifiche ed integrazioni;
i) possesso di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la categoria 1, sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianto di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento classe f) o in alternativa alla categoria 1 classe B o superiore, per il CER 200303. La ditta appaltatrice deve garantire che tutti gli autoveicoli impiegati per il trasporto dei rifiuti siano inseriti nella iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali nonché all’Albo dei trasportatori di cose per conto di terzi e che tali iscriz