Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
a) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lettere vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria.
Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z1 allegata al medesimo decreto e riportate nella tabella sovrastante.
Ai sensi dell’art. 46, comma 2 del codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionali nei seguenti termini:
— le società di professionisti tramite i requisiti dei soci,
— le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato,
— aver realizzato 2 servizi negli ultimi 10 anni analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto del presente affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 141 048,04 EUR (categoria U.03) e 61 277,52 EUR (vedasi tab .3, art 6, DM 17.6.2016).
Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014). Pertanto i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati e/o in adozione definitiva/preliminare nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Per quanto concerne le attività espletate per conto di committenza privata, si considerano concluse le prestazioni attestate dalle relative fatture quietanzate.
Ognuno dei servizi di punta richiesto dovrà essere stato svolto interamente dal medesimo operatore economico concorrente e la somma complessiva dei 2 servizi deve raggiungere almeno la percentuale richiesta. Si precisa che i servizi di punta non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi operatori economici purché appartenenti allo stesso raggruppamento concorrente.
In luogo dei 2 servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto.
Nel caso di servizi espletati in R.T.P., ove le singole parti non siano riconducibili direttamente al singolo professionista, gli stessi potranno essere considerati pro-quota. Non saranno prese in considerazione le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro professionista incaricato in via principale.