Procedura Aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 D.Lgs. 50/2016), disposta in ottemperanza alla sentenza breve del T.A.R. per il Piemonte in data 30.4.2018, n. 494. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. La Stazione appaltante avvisa che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in considerazione le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una successiva procedura, qualora le stesse non contengano specifica motivazione delle ragioni che hanno impedito la presentazione dell’offerta. I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008. Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell'Offerta Economica, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti la manodopera e l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile, nei termini previsti dal disciplinare. Come stabilito con Determinazione n. 2 del 13.3.2013 dell'AVCP ora ANAC, la volontà di partecipare in forma associata mediante l’istituto della coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta. Si precisa che l’Impresa coassicuratrice delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in esplicita deroga al citato art. 1911 del Codice Civile. Non sarà possibile modificare la composizione del riparto di coassicurazione in corso di esecuzione del contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.), coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100 % del rischio, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50 % e da ciascuna mandante, coassicurata o consorziata nella misura minima del 20 %. Inoltre, in caso di raggruppamento temporaneo (RTI), Coassicurazione o di Consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100 % del rischio, la Capogruppo mandataria/delegataria dovrà ritenere una quota del rischio nella misura minima del 40 %. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o riparto di coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione. Ciascuna impresa partecipante al riparto deve sottoscrivere dichiarazione di impegno ad assolvere in via solidale con le Imprese partecipanti al riparto le obbligazioni assunte nei confronti di SITAF S.p.A., indipendentemente dai fatti, dalle circostanze e/o dagli eventi che possano interessare le Compagnie Assicuratrici presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito. L’impresa Coassicuratrice Delegataria, relativamente alla gestione dei danni, deve dichiarare di obbligarsi, a pagare il sinistro al 100 % all’atto della completa definizione dell’attività peritale e secondo i termini e condizioni stabiliti nel capitolato tecnico. - Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 o di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. «black list» di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 21 novembre 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione, le suddette cause di esclusione si intendono riferite a ciascun soggetto che costituisce il raggruppamento, consorzio o riparto di coassicurazione. Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 il subappalto è ammesso nei limiti massimi del 30 % dell'importo complessivo contrattuale. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente in lingua italiana e dovranno pervenire per iscritto tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 10.9.2018 all'indirizzo PEC:
ar@pec.sitaf.it. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet della Stazione appaltante
www.sitaf.it entro il giorno 14.9.2018.