Elenco e breve descrizione delle condizioni
i) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali per i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia; al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese in cui è residente;
ii) iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, e al D.M. 28.4.1998, n. 406, almeno per le seguenti categorie e classi (si precisa che detto requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016):
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati (ex art. 8, comma 1, lett. a), del citato DM 406/1998), classe f): popolazione inferiore a 5 000 abitanti o classe superiore, integrata per l’attività «Gestione dei centri di raccolta» di cui al D.M. 8/4/2008, di attuazione dell’art. 183, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. 13/05.2009;
b) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, classe f);
c) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, classe f);
d) categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, classe f);
iii) l’iscrizione al SISTRI di cui all’art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 (in caso di raggruppamento tale adesione deve essere confermata da tutte le imprese costituenti il raggruppamento in modo analogo anche per i consorzi);
iv) l’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto per conto terzi (detta iscrizione dovrà essere posseduta da almeno un concorrente nel caso di raggruppamento o consorzio).