Non saranno ammesse offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento, limitate o parziali, a pena di esclusione. AVA si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida e di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, così come, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea alle proprie esigenze.