Si precisa che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata dal concorrente. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara. Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, la stazione appaltante non ne chiederà la regolarizzazione.