Comune di Delianuova — affidamento del «Servizio di Igiene Ambientale per anni due» 2° esperimento — CIG: 7551476B1F
Città Metropolitana di Reggio Calabria — Stazione Unica Appaltante
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nonché lo spazzamento stradale e la manutenzione generale del territorio.
Costituisce prestazione principale:
— raccolta dei rifiuti con incidenza del 66,06 %.
Costituiscono prestazioni secondarie:
— trasporti, trattamenti e recupero rifiuti per il 15,82 %,
— forniture per il 4,64 %,
— altro per il 13,46 %.
Il termine per la ricezione delle offerte era 2018-09-14. L'appalto è stato pubblicato su 2018-07-25.
Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
| Data | Documento |
|---|---|
| 2018-07-25 | Avviso di gara |
Avviso di gara (2018-07-25)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
Quantità o entità:
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 📦
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Non specificato
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Città metropolitana di Reggio Calabria — stazione unica appaltante
Indirizzo postale: Via Mon. G. Ferro 1 (già via Cimino 1)
Codice postale: 89127
Città postale: Reggio Calabria
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.comune.delianuova.rc.it 🌏
E-mail: ufficiotecnico.delianuova@asmepec.it 📧
Telefono: +39 0966 / 963004-884 📞
Fax: +39 0966 / 963013-405 📠
Riferimento
Date
Data di invio: 2018-07-25 📅
Termine di presentazione: 2018-09-14 📅
Data di pubblicazione: 2018-07-27 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2018/S 143-328261
Si riferisce all'avviso: 2018/S 072-160888
Numero GU-S: 143
Informazioni aggiuntive
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Quantità o entità:
Durata: 24 mesi
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Comune di Delianuova.
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Posizione economica e finanziaria:
Capacità tecnica e professionale:
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano: Fondi del bilancio comunale.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:
Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Data di apertura delle offerte: 2018-09-17 📅
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura:
Criteri di assegnazione
Criterio: 1. Offerta tecnica (70)
2. Offerta economica (30)
Lingue
Lingua: italiano 🗣️
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Comune di Delianuova — Unità Operativa 2
Arch. leo italiano
Indirizzo del profilo dell'acquirente: http://garetelematiche.provincia.rc.it/portale 🌏
Nome: Città metropolitana di Reggio Calabria — stazione unica appaltante
Referente: Città metropolitana di Reggio Calabria — stazione unica appaltante
Dott.ssa rosanna spada
Telefono: +39 0965 / 365811-303 📞
E-mail: rosanna.spada@cittametropolitana.rc.it 📧
Fax: +39 0965/498980 📠
URL per ulteriori informazioni: http://garetelematiche.provincia.rc.it 🌏
URL dei documenti: http://garetelematiche.provincia.rc.it 🌏
URL per la partecipazione: https://garetelematiche.provincia.rc.it 🌏
Riferimento
Date
Data di pubblicazione: 2018-04-13 📅
Identificatori
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 072-160888
Informazioni aggiuntive
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria
Città postale: Reggio Calabria
Paese: Italia 🇮🇹
Nome: TAR della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria
Fonte: OJS 2018/S 143-328261 (2018-07-25)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
Quantità o entità:
Importo complessivo del servizio: 372 544,24 EUR IVA esclusa.Importo per anni 2 posto a base di gara: 370 486,41 EUR (esclusa IVA).I costi della manodopera sono stati quantificati in: 205 782,96 EUR.Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: 2 057,83 EUR.
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Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 📦
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Non specificato
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Città metropolitana di Reggio Calabria — stazione unica appaltante
Indirizzo postale: Via Mon. G. Ferro 1 (già via Cimino 1)
Codice postale: 89127
Città postale: Reggio Calabria
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.comune.delianuova.rc.it 🌏
E-mail: ufficiotecnico.delianuova@asmepec.it 📧
Telefono: +39 0966 / 963004-884 📞
Fax: +39 0966 / 963013-405 📠
Riferimento
Date
Data di invio: 2018-07-25 📅
Termine di presentazione: 2018-09-14 📅
Data di pubblicazione: 2018-07-27 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2018/S 143-328261
Si riferisce all'avviso: 2018/S 072-160888
Numero GU-S: 143
Informazioni aggiuntive
15. Informazioni per la partecipazione all’appalto
15.1. Costituiscono motivi di esclusione dell’impresa dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell’ art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per i seguenti reati, anche se riferiti ad un suo subappaltatore:
a) per delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416-416 bis del c.p (delitti contro l’ordine pubblico), ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,354, 355 e 356 del codice penale, (delitti contro la P.A) nonché all’articolo 2635 del codice civile (corruzione tra privati);
B – bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio),648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita) e 648-ter.1 (auto riciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
15.2.) Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al punto 15.3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo secondo), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (informazione interdittiva). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis (termini per il rilascio delle comunicazioni), e 92, commi 2 e 3 (termini per il rilascio delle informazioni),del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
15.3) L'esclusione prevista ai punti 15.1 e 15.2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
15.4. Costituisce motivo di esclusione l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1
15.5. Costituisce motivo di esclusione del concorrente il verificarsi di una delle seguenti situazioni, anche se riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016:
a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice, accertate con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante;
b) lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110;
c) l’essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertato con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Conformemente alle linee Guida n 6 dell’ANAC del 11.10.2017, sono comunque rilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara, a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito, le condanne non definitive rientranti tra gli illeciti professionali gravi, riportate a titolo esemplificativo al punto 2.2. delle stesse linee Guida
d) il determinarsi di una situazione di conflitto di interesse con personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che intervenga anche per conto della S.A., ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) il determinarsi di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 D.L.vo n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l’essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (contrasto al lavoro irregolare);
f- bis) l’aver presentato nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
g) l’essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h) l’aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) violazione dell’obbligo relativo alla presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione relativa alla sussistenza del medesimo requisito;
l) l’essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e che non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m) il trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; - il trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
— l’aver direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura d’appalto ai sensi dell’art. 66 c.2 e dell’art. 67 del D.lgs. 50/2016.
15.6. Il verificarsi di una delle precedenti situazioni comporta l’esclusione in qualunque momento della procedura di gara, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 15.1, 15.2, 15.4 e15. 5.
15.7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 15.1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 15. 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
15.8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico.
15.9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti 15.7 e 15.8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
15.10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai punti 15.4 e 15.5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
15.11. Le cause di esclusione previste dall’art. 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Le predette cause di esclusione operano anche per i subappaltatori che non possono essere affidatari di subappalto, né stipulare i relativi contratti.
E’ in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di altre fattispecie di reato non espressamente sopra richiamate e rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.
A tal fine dovranno essere dichiarate tutte le condanne riportate, comprese quelle non definitive per i reati o gli illeciti professionali gravi, per consentire alla S.A. di valutare la gravità dei fatti commessi che potrà essere desunta anche dal beneficio della sospensione condizionale della pena, dal beneficio della non menzione, e della irrogazione della sola pena pecuniaria, dal decorso del tempo. E’ fatta salva comunque l’applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445 comma 2 460 comma 5 del codice di procedura penale, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l’estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna accertata con provvedimento del giudice dell’esecuzione;
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia
15.12) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
15.13) Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida, purchè ritenuta congrua e conveniente;
15.14) Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all’aggiudicazione per sorteggio.
15.15) Si demanda al Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 per quanto non in contrasto con il capitolato speciale o dallo stesso non previsto.
15.16)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Le firme dei concorrenti sulla domanda, sull’offerta e sulle autocertificazioni devono essere leggibili, non apposte sul timbro dell’impresa, e tali da individuare l'identità del sottoscrittore.
15.17) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
15.18) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto.
15.19) Il contratto d’appalto, in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra la Provincia di Reggio Calabria e la locale Prefettura il 5 luglio 2011, conterrà le seguenti clausole:
— Clausola con la quale l’impresa aggiudicataria assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 comma 8 della Legge n. 136/2010 - (Piano straordinario contro le mafie),
— Clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l’appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa,
— Clausola di verifica da parte del R.U.P., prima di autorizzare il subappalto, che analogo obbligo di tracciabilità sia rispettato nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti,
— Espressa statuizione che l’inosservanza da parte dell’aggiudicatario degli obblighi posti a suo carico e sopra indicati configura una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo alla Stazione appaltante di chiedere anche la risoluzione del contratto d’appalto.
(Le dichiarazioni di cui al punto 15.19) andranno rese utilizzando il modello “Dichiarazione di accettazione”
E’ fatto divieto di subappalto ad imprese che hanno partecipato in qualsiasi forma alla medesima gara.
q) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario salvo i casi previsti al comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016
Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente procedura di gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando-disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa.
La SUAP si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. (art. 95 c.12 D.L.vo n. 50/2016).
15.20) E’ vietata l’associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta
15.21) Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole,consorziate, raggruppate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate.
15.22) La stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs.n.50/2016, all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perchè tra di loro in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l’apposita dichiarazione. Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della par condicio fra concorrenti e della segretezza delle offerte.
15.23) L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale e speciale è condizione per l’emanazione della determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto (art. 32 c.7 D.L.vo n. 50/2016).
15.24) In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
15.25) La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo.
15.26) L’anomalia dell’offerta sarà valutata secondo quanto previsto dall’ art. 97 del D. Lgs. 50/2016
15.27) Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del concorrente.
15.28) La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti.
15.29)La documentazione acquisita a comprova dei requisiti con riferimento al medesimo partecipante potrà essere utilizzata anche per gare diverse, nei limiti di efficacia della stessa.
15.30) Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa.
15.31) La Stazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
15.32)Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lvo n. 50/2016.
15.33) Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9, costituisce causa di esclusione.
15.34 L’Ente Appaltante procederà ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs.50/2016, in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto.
15.35) Il contratto, a termini dell’art.32 comma 9 del D.lgs 50/2016, non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76,comma 5, fatto salvo quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo di legge. La stipula dovrà comunque avvenire, sensi dell’art.32 comma 8) del D.lgs 50/2016, entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva e rimane subordinata all’esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
15.36) Le eventuali richieste di chiarimenti o documenti da parte dell’Ente appaltante sospendono i termini di cui all'art. 33 c.1 D.L.vo n. 50/2016.
15.37) Il contratto sarà stipulato esclusivamente con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica, ai sensi del comma 14, art. 32 del D.lgs 50/2016,presso la sede dell’Ente Appaltante.
15.38) Sono a carico dell’impresa aggiudicataria, le spese di pubblicazione,ammontanti a circa € 4.000,00 le spese per la stipula del contratto, comprese quelle di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d’affidamento, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012.
15.39) In caso di mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione definitiva, per qualsiasi fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs 159/2011, l’Ente Appaltante procederà a termini di legge all’incameramento della cauzione (art. 93, comma 6, D. Lvo n. 50/2016) ed all’applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni all’Autorità di Vigilanza;
15.40) L’Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori all’aggiudicataria in via d’urgenza nei casi indicati dall’art. 32, comma 8, D. Lgs 50/2016, sotto riserva di stipula del contratto.
15.41) Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale e bando, saranno ritenute valide quelle riportate nel presente bando.
Ulteriori informazioni:
Al fine di consentire alla S.A. la gestione attraverso il Portale “Gare Telematiche” anche delle procedure tradizionali è necessario che i concorrenti si registrino compiendo la procedura di registrazione tramite l’apposito link “Registrati ora!” presente sulla home page del Portale stesso.
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d’accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.
In caso di smarrimento dei codici di accesso è sempre possibile recuperarli attraverso le apposite funzioni Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente? e/o Hai dimenticato la password? presenti sulla home page del Portale.
Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link opzioni. La lunghezza minima della password è di 8 caratteri.
I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
E’ facoltà della Stazione Appaltante effettuare le suddette comunicazioni mediante altro strumento telematico, ai recapiti presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Si invitano gli operatori economici ad indicare - in fase di registrazione- un indirizzo di posta elettronica certificata quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante.
Le richieste di chiarimento e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle offerte, dovranno pervenire direttamente attraverso il Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria, all’indirizzo https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 5.9.2018 utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicati sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto.
La S.U.A.P. comunicherà tutte le informazioni attinenti alla presente gara d’appalto, esclusivamente sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria all’indirizzo https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale. L’esito provvisorio della procedura con l’indicazione dell’aggiudicatario provvisorio sarà pubblicato sui siti istituzionali dell’Ente appaltante e della Stazione appaltante.
Non saranno rese informazioni telefoniche in ordine all’esito provvisorio di gara.
La Stazione Unica Appaltante e l’Ente Appaltante effettueranno, ciascuno per quanto di competenza, le comunicazioni previste agli artt.76, commi 3 e 5, e 93, comma 9, del D.Lgs 50/2016 ai soggetti ivi indicati, con le modalità e nei termini previsti negli articoli medesimi. Le comunicazioni relative all’aggiudicazione verranno effettuate in maniera sintetica, rinviando per i provvedimenti ed i dettagli della procedura, al sito web.
Tutte le comunicazioni ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D. Lgs di pertinenza della SUAP inerenti la procedura in oggetto, saranno effettuate tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nella domanda di partecipazione oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare le comunicazioni ed i principali recapiti telefonici e, facoltativamente, l’indirizzo e mail. La SUAP non si assume responsabilità in caso di mancata attivazione della PEC dichiarata in domanda o di malfunzionamento della stessa.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, le comunicazioni di cui all’art. 52 del Codice andranno inviate ad entrambe le parti ai sensi dell’art. 89, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.
È’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente alla S.U.A.P. ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l’indirizzo PEC, e-mail, recapiti telefonici già indicati in domanda
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria. Le controversie derivanti dalla procedura di gara, sono devolute alla competenza esclusiva del TAR di Reggio Calabria.
La Stazione Unica Appaltante Provinciale non assume responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi diversi da quello di cui al punto 1.2 del presente bando di gara.
Si informa che ai sensi dell’art. 13 DLgs 30.6.2003 n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente Appaltante e che l’impresa dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
— devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti,
— potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura,
— devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83, comma 3, art. 90, commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016;
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
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Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nonché lo spazzamento stradale e la manutenzione generale del territorio.
Costituisce prestazione principale:
— raccolta dei rifiuti con incidenza del 66,06 %.
Costituiscono prestazioni secondarie:
— trasporti, trattamenti e recupero rifiuti per il 15,82 %,
— forniture per il 4,64 %,
— altro per il 13,46 %.
Importo complessivo del servizio: 372 544,24 EUR IVA esclusa.
Importo per anni 2 posto a base di gara: 370 486,41 EUR (esclusa IVA).
I costi della manodopera sono stati quantificati in: 205 782,96 EUR.
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: 2 057,83 EUR.
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Comune di Delianuova.
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Requisiti necessari per la partecipazione
Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti sottoindicati.
Requisiti di ordine generale
Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al decreto del ministro delle Finanze del 4.5.1999 e al decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 21.11.2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del ministero dell’Economia e delle finanze (ex art. 37 del D.L. 3.5.2010 n. 78 convertito in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DM 14.12.2010.
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Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddette white list) istituito presso la prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
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I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna ditta partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le ditte consorziate che partecipano alla gara.
12.2) Requisiti speciali e mezzi di prova
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
12.2.1) Requisito di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016:
a) iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per attività coerente con l’oggetto dell’appalto o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia):
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— per le sole cooperative, iscrizione all’Albo delle società cooperative,
— per i soli consorzi di cooperative, iscrizione nello schedario generale della cooperazione;
b) iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del D.L. 406/98 e successive modifiche e integrazioni per la seguente categoria:
— categoria 1, classe F o superiore, con sottocategorie D1, D2, D4.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), i suddetti requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).
Tale requisito dovrà essere posseduto alla data di pubblicazione del presente bando.
Ai sensi dell’art. 89, comma 10, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152.
Requisito di capacità economica e finanziaria — art. 83, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016:
a) aver conseguito un fatturato globale minimo annuo, riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari (2015, 2016 e 2017), non inferiore a 124 181,41 EUR IVA esclusa.
In caso di RTI o aggregazione di imprese di rete, detto requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e comunque in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato saranno considerati in proporzione alla data di costituzione o di avvio dell’attività.
Si precisa che la presente dichiarazione viene richiesta a garanzia della solidità aziendale e della capacità di gestione del servizio in rapporto all’entità dello stesso.
Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016:
c) aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente gara, con «buon esito» e con regolarità, il servizio integrato di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili con metodologia «porta a porta», in almeno un comune avente un numero di abitanti medio non inferiore a 3 352 con raggiungimento minimo del 45 % di raccolta differenziata, per almeno un anno continuativo; in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale il suddetto requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria; in caso di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria;
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f) certificazione di qualità:
— della serie ISO UNI EN 9001:2015, rilasciata da organismo accreditato, con oggetto specifico le attività oggetto della gara;
— di registrazione EMAS rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 o in alternativa della serie UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata da organismo accreditato, con oggetto specifico le attività oggetto della gara.
Depositi e garanzie richiesti:
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, con le modalità previste dal disciplinare di gara, da una cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell'art. 93 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire delle riduzioni previste dal comma 7 del suddetto articolo, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui agli artt. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
— operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili),
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— operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice,
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— operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Codice nonché del presente Disciplinare di gara.
Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Data di apertura delle offerte: 2018-09-17 📅
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura:
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone ciascuno. I soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
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Criterio: 1. Offerta tecnica (70)
2. Offerta economica (30)
Lingue
Lingua: italiano 🗣️
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Comune di Delianuova — Unità Operativa 2
Arch. leo italiano
Indirizzo del profilo dell'acquirente: http://garetelematiche.provincia.rc.it/portale 🌏
Nome: Città metropolitana di Reggio Calabria — stazione unica appaltante
Referente: Città metropolitana di Reggio Calabria — stazione unica appaltante
Dott.ssa rosanna spada
Telefono: +39 0965 / 365811-303 📞
E-mail: rosanna.spada@cittametropolitana.rc.it 📧
Fax: +39 0965/498980 📠
URL per ulteriori informazioni: http://garetelematiche.provincia.rc.it 🌏
URL dei documenti: http://garetelematiche.provincia.rc.it 🌏
URL per la partecipazione: https://garetelematiche.provincia.rc.it 🌏
Riferimento
Date
Data di pubblicazione: 2018-04-13 📅
Identificatori
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 072-160888
Informazioni aggiuntive
15. Informazioni per la partecipazione all’appalto
15.1. Costituiscono motivi di esclusione dell’impresa dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell’ art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp per i seguenti reati, anche se riferiti ad un suo subappaltatore:
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a) per delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416-416 bis del c.p (delitti contro l’ordine pubblico), ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,354, 355 e 356 del codice penale, (delitti contro la P.A) nonché all’articolo 2635 del codice civile (corruzione tra privati);
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B – bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio),648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita) e 648-ter.1 (auto riciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
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f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
15.2.) Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al punto 15.3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo secondo), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (informazione interdittiva). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis (termini per il rilascio delle comunicazioni), e 92, commi 2 e 3 (termini per il rilascio delle informazioni),del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
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15.3) L'esclusione prevista ai punti 15.1 e 15.2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
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15.4. Costituisce motivo di esclusione l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1
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15.5. Costituisce motivo di esclusione del concorrente il verificarsi di una delle seguenti situazioni, anche se riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016:
a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice, accertate con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante;
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b) lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110;
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c) l’essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertato con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Conformemente alle linee Guida n 6 dell’ANAC del 11.10.2017, sono comunque rilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara, a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito, le condanne non definitive rientranti tra gli illeciti professionali gravi, riportate a titolo esemplificativo al punto 2.2. delle stesse linee Guida
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d) il determinarsi di una situazione di conflitto di interesse con personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che intervenga anche per conto della S.A., ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) il determinarsi di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 D.L.vo n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
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f) l’essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (contrasto al lavoro irregolare);
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f- bis) l’aver presentato nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
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g) l’essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
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h) l’aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
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i) violazione dell’obbligo relativo alla presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione relativa alla sussistenza del medesimo requisito;
l) l’essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e che non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
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m) il trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; - il trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
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— l’aver direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura d’appalto ai sensi dell’art. 66 c.2 e dell’art. 67 del D.lgs. 50/2016.
15.6. Il verificarsi di una delle precedenti situazioni comporta l’esclusione in qualunque momento della procedura di gara, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 15.1, 15.2, 15.4 e15. 5.
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15.7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 15.1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 15. 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
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15.8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico.
15.9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti 15.7 e 15.8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
15.10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai punti 15.4 e 15.5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
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15.11. Le cause di esclusione previste dall’art. 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
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Le predette cause di esclusione operano anche per i subappaltatori che non possono essere affidatari di subappalto, né stipulare i relativi contratti.
E’ in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di altre fattispecie di reato non espressamente sopra richiamate e rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.
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A tal fine dovranno essere dichiarate tutte le condanne riportate, comprese quelle non definitive per i reati o gli illeciti professionali gravi, per consentire alla S.A. di valutare la gravità dei fatti commessi che potrà essere desunta anche dal beneficio della sospensione condizionale della pena, dal beneficio della non menzione, e della irrogazione della sola pena pecuniaria, dal decorso del tempo. E’ fatta salva comunque l’applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445 comma 2 460 comma 5 del codice di procedura penale, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l’estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna accertata con provvedimento del giudice dell’esecuzione;
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In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia
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15.12) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
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15.13) Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida, purchè ritenuta congrua e conveniente;
15.14) Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all’aggiudicazione per sorteggio.
15.15) Si demanda al Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 per quanto non in contrasto con il capitolato speciale o dallo stesso non previsto.
15.16)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Le firme dei concorrenti sulla domanda, sull’offerta e sulle autocertificazioni devono essere leggibili, non apposte sul timbro dell’impresa, e tali da individuare l'identità del sottoscrittore.
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15.17) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
15.18) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto.
15.19) Il contratto d’appalto, in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra la Provincia di Reggio Calabria e la locale Prefettura il 5 luglio 2011, conterrà le seguenti clausole:
— Clausola con la quale l’impresa aggiudicataria assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 comma 8 della Legge n. 136/2010 - (Piano straordinario contro le mafie),
— Clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l’appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa,
— Clausola di verifica da parte del R.U.P., prima di autorizzare il subappalto, che analogo obbligo di tracciabilità sia rispettato nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti,
— Espressa statuizione che l’inosservanza da parte dell’aggiudicatario degli obblighi posti a suo carico e sopra indicati configura una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo alla Stazione appaltante di chiedere anche la risoluzione del contratto d’appalto.
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(Le dichiarazioni di cui al punto 15.19) andranno rese utilizzando il modello “Dichiarazione di accettazione”
E’ fatto divieto di subappalto ad imprese che hanno partecipato in qualsiasi forma alla medesima gara.
q) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario salvo i casi previsti al comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016
Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente procedura di gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando-disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa.
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La SUAP si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. (art. 95 c.12 D.L.vo n. 50/2016).
15.20) E’ vietata l’associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta
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15.21) Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole,consorziate, raggruppate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate.
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15.22) La stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs.n.50/2016, all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perchè tra di loro in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l’apposita dichiarazione. Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della par condicio fra concorrenti e della segretezza delle offerte.
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15.23) L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale e speciale è condizione per l’emanazione della determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto (art. 32 c.7 D.L.vo n. 50/2016).
15.24) In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
15.25) La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo.
15.26) L’anomalia dell’offerta sarà valutata secondo quanto previsto dall’ art. 97 del D. Lgs. 50/2016
15.27) Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del concorrente.
15.28) La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti.
15.29)La documentazione acquisita a comprova dei requisiti con riferimento al medesimo partecipante potrà essere utilizzata anche per gare diverse, nei limiti di efficacia della stessa.
15.30) Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa.
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15.31) La Stazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
15.32)Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lvo n. 50/2016.
15.33) Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9, costituisce causa di esclusione.
15.34 L’Ente Appaltante procederà ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs.50/2016, in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto.
15.35) Il contratto, a termini dell’art.32 comma 9 del D.lgs 50/2016, non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76,comma 5, fatto salvo quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo di legge. La stipula dovrà comunque avvenire, sensi dell’art.32 comma 8) del D.lgs 50/2016, entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva e rimane subordinata all’esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
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15.36) Le eventuali richieste di chiarimenti o documenti da parte dell’Ente appaltante sospendono i termini di cui all'art. 33 c.1 D.L.vo n. 50/2016.
15.37) Il contratto sarà stipulato esclusivamente con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica, ai sensi del comma 14, art. 32 del D.lgs 50/2016,presso la sede dell’Ente Appaltante.
15.38) Sono a carico dell’impresa aggiudicataria, le spese di pubblicazione,ammontanti a circa € 4.000,00 le spese per la stipula del contratto, comprese quelle di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d’affidamento, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012.
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15.39) In caso di mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione definitiva, per qualsiasi fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs 159/2011, l’Ente Appaltante procederà a termini di legge all’incameramento della cauzione (art. 93, comma 6, D. Lvo n. 50/2016) ed all’applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni all’Autorità di Vigilanza;
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15.40) L’Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori all’aggiudicataria in via d’urgenza nei casi indicati dall’art. 32, comma 8, D. Lgs 50/2016, sotto riserva di stipula del contratto.
15.41) Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale e bando, saranno ritenute valide quelle riportate nel presente bando.
Ulteriori informazioni:
Al fine di consentire alla S.A. la gestione attraverso il Portale “Gare Telematiche” anche delle procedure tradizionali è necessario che i concorrenti si registrino compiendo la procedura di registrazione tramite l’apposito link “Registrati ora!” presente sulla home page del Portale stesso.
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La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d’accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.
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In caso di smarrimento dei codici di accesso è sempre possibile recuperarli attraverso le apposite funzioni Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente? e/o Hai dimenticato la password? presenti sulla home page del Portale.
Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link opzioni. La lunghezza minima della password è di 8 caratteri.
I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
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E’ facoltà della Stazione Appaltante effettuare le suddette comunicazioni mediante altro strumento telematico, ai recapiti presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Si invitano gli operatori economici ad indicare - in fase di registrazione- un indirizzo di posta elettronica certificata quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante.
Le richieste di chiarimento e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle offerte, dovranno pervenire direttamente attraverso il Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria, all’indirizzo https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 5.9.2018 utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto.
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Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicati sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto.
La S.U.A.P. comunicherà tutte le informazioni attinenti alla presente gara d’appalto, esclusivamente sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria all’indirizzo https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale. L’esito provvisorio della procedura con l’indicazione dell’aggiudicatario provvisorio sarà pubblicato sui siti istituzionali dell’Ente appaltante e della Stazione appaltante.
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Non saranno rese informazioni telefoniche in ordine all’esito provvisorio di gara.
La Stazione Unica Appaltante e l’Ente Appaltante effettueranno, ciascuno per quanto di competenza, le comunicazioni previste agli artt.76, commi 3 e 5, e 93, comma 9, del D.Lgs 50/2016 ai soggetti ivi indicati, con le modalità e nei termini previsti negli articoli medesimi. Le comunicazioni relative all’aggiudicazione verranno effettuate in maniera sintetica, rinviando per i provvedimenti ed i dettagli della procedura, al sito web.
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Tutte le comunicazioni ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D. Lgs di pertinenza della SUAP inerenti la procedura in oggetto, saranno effettuate tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nella domanda di partecipazione oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare le comunicazioni ed i principali recapiti telefonici e, facoltativamente, l’indirizzo e mail. La SUAP non si assume responsabilità in caso di mancata attivazione della PEC dichiarata in domanda o di malfunzionamento della stessa.
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, le comunicazioni di cui all’art. 52 del Codice andranno inviate ad entrambe le parti ai sensi dell’art. 89, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.
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È’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente alla S.U.A.P. ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l’indirizzo PEC, e-mail, recapiti telefonici già indicati in domanda
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria. Le controversie derivanti dalla procedura di gara, sono devolute alla competenza esclusiva del TAR di Reggio Calabria.
La Stazione Unica Appaltante Provinciale non assume responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi diversi da quello di cui al punto 1.2 del presente bando di gara.
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Si informa che ai sensi dell’art. 13 DLgs 30.6.2003 n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente Appaltante e che l’impresa dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
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Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
— devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti,
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— potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura,
— devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
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La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83, comma 3, art. 90, commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016;
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
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Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria
Città postale: Reggio Calabria
Paese: Italia 🇮🇹
Nome: TAR della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria
Fonte: OJS 2018/S 143-328261 (2018-07-25)
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