CIG: 741452753D – N. gara: 7020849 – Fornitura a noleggio e posa in opera di allestimenti interni per la manifestazione di «Lucca Comics Games» annualità 2018-2019-2020
Lucca Crea S.r.l.
L’appalto ha per oggetto la fornitura a noleggio e posa in opera di allestimenti interni. Per una descrizione analitica del servizio si rimanda alla relazione tecnica scaricabile dal sito della società, nella sezione «Amministrazione trasparente», «Bandi aperti».
L'appalto ha durata triennale e quindi valevole per 3 annualità: 2018-2019-2020.
Il termine per la ricezione delle offerte era 2018-05-21. L'appalto è stato pubblicato su 2018-03-22.
Chi? Cosa?- • Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie › Mobili
Storia dell'approvvigionamento
| Data | Documento |
|---|---|
| 2018-03-22 | Avviso di gara |
Avviso di gara (2018-03-22)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Mobili
Quantità o entità:
Valore totale dell'appalto: 885 670,50 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Mobili 📦
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Non specificato
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Lucca Crea S.r.l.
Indirizzo postale: Corso Garibaldi 53
Codice postale: 55100
Città postale: Lucca
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.luccacrea.it 🌏
E-mail: info@pec.luccacrea.it 📧
Telefono: +39 0583401711 📞
Fax: +39 0583401737 📠
Riferimento
Date
Data di invio: 2018-03-22 📅
Termine di presentazione: 2018-05-21 📅
Data di pubblicazione: 2018-03-24 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2018/S 059-131255
Numero GU-S: 59
Informazioni aggiuntive
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Saranno accettate varianti ✅
Quantità o entità:
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Lucca città.
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Posizione economica e finanziaria:
Capacità tecnica e professionale:
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:
Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Data di apertura delle offerte: 2018-05-24 📅
Luogo di apertura:
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura: Solo soggetti muniti di regolare documento di riconoscimento.
Lingue
Lingua: italiano 🗣️
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Ufficio segreteria
Ufficio segreteria
Riferimento
Date
Data di inizio: 2018-10-01 📅
Data di fine: 2020-11-15 📅
Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: 1
Informazioni aggiuntive
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR Uffici giudiziari – Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli 40
Città postale: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 055267301 📞
Fonte: OJS 2018/S 059-131255 (2018-03-22)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Mobili
Quantità o entità:
Importo triennale: 885 670,50 EUR (di cui 45 670,50 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e 240 000,00 EUR per i costi della manodopera) il tutto oltre IVA ai sensi di legge; il tutto suddiviso equamente su tre annualità.885 670,50
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Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Mobili 📦
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Non specificato
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Lucca Crea S.r.l.
Indirizzo postale: Corso Garibaldi 53
Codice postale: 55100
Città postale: Lucca
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.luccacrea.it 🌏
E-mail: info@pec.luccacrea.it 📧
Telefono: +39 0583401711 📞
Fax: +39 0583401737 📠
Riferimento
Date
Data di invio: 2018-03-22 📅
Termine di presentazione: 2018-05-21 📅
Data di pubblicazione: 2018-03-24 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2018/S 059-131255
Numero GU-S: 59
Informazioni aggiuntive
Contributo a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici: all’atto della presentazione dell’offerta (e a pena di inammissibilità della stessa) i concorrenti dovranno versare il contributo di 80,00 EUR a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ex art. 1 cc. 65-67 della legge 266/2005, ai sensi della delibera dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP/ANAC) 3.11.2010, e secondo le indicazioni di cui all’avviso AVCP del 31.03.10 (sul sito dell’Autorità, http://www.avcp.it, sono disponibili le Istruzioni relative alle contribuzioni).
Le modalità di pagamento sono le seguenti, previo necessario accreditamento on line al nuovo «servizio di riscossione» disponibile sul sito dell’Autorità dal 1.5.2010:
— mediante versamento online, con carta di credito,
— mediante «Lottomatica», presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell’AVCP/ANAC.
Finanziamento: l’importo complessivo dell’intervento sarà finanziato attraverso fondi della stazione appaltante.
Procedura di gara: la presente gara verrà affidata tramite procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016.
Documenti facenti parte della presente procedura di gara:
– bando di gara,
– modelli autocertificazione (allegato 1: DGUE ed allegati 2, 3 e 4),
– computo metrico,
– elenco prezzi unitari,
– relazione tecnica generale,
– elaborati grafici,
– schede descrittive arredi,
– elenchi arredi per padiglione,
– modello scheda proposta materiali,
– disponibilità forniture.
Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell' art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs n. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 2):
1) offerta tecnica: max 70 punti;
2) offerta economica: max 30 punti.
L’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente a cui verrà assegnato il punteggio complessivo più alto, sulla base dei parametri sopra indicati.
Importo presunto del servizio a base di gara: l'importo stimato annuale dei servizi per i quali vengono richieste le prestazioni della presente gara è pari a 885 670,50 EUR (di cui 45 670,50 EUR di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 240 000,00 EUR di costi della manodopera comunque soggetti a ribasso) il tutto oltre IVA ai sensi di legge e suddiviso equamente su tre annualità e quindi per un totale annuale di 295 223,50 EUR (di cui 15 223,50 EUR di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 80 000,00 EUR di costi della manodopera comunque soggetti a ribasso).
Subappalto
Non è ammesso il subappalto totale o parziale dei servizi oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione del contratto e la perdita della cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento in favore dell'ente dei maggiori danni accertati.
Ai sensi dell'art. 105, comma 4, l'aggiudicatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
È inoltre vietata, ex art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di nullità, la cessione del contratto.
Comunicazioni dell’amministrazione
Le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, ai sensi dell’art. 10 DPGR 24 dicembre 2009, n. 79/r, indicata dal concorrente nella «Domanda di partecipazione» di cui al successivo punto A.1.
Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.
In assenza di tale comunicazione l’amministrazione non è responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito nell’area riservata alla gara.
Attenzione: la società Lucca Crea S.r.l. impiega la casella denominata «info@pec.luccacrea.it» per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente la presenza di comunicazioni.
Presa visione dei luoghi: la presa visione dei luoghi è requisito di partecipazione obbligatorio; pertanto, (esclusivamente) il legale rappresentante dell’impresa (o suo delegato munito di delega scritta che occorrerà produrre al momento della visita) dovrà prendere visione dei luoghi dove si svolgeranno i lavori.
Il sopralluogo deve essere effettuato dal titolare o da un suo tecnico delegato purché sia in grado di valutare con la massima attenzione e competenza gli spazi, le condizioni di accesso e di operatività.
Il sopralluogo dovrà avvenire previo appuntamento da concordare con l'arch. Giovanni Parenti con un preavviso di almeno 72 ore e telefonando al numero +39 3335242088 – e-mail info@gianniparenti.it.
Colui che si presenta per effettuare la presa visione dovrà esibire un valido documento di identità, e consegnarne copia all’addetto, il quale, al termine della visita, rilascerà un attestato di presa visione dei luoghi, che dovrà essere presentato (in originale), con gli altri documenti sottoindicati, per la partecipazione alla gara.
In caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti costituiti prima della presentazione dell’offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla capogruppo; in caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato o da ognuno dei legali rappresentanti dei concorrenti che intendono riunirsi (o loro delegati) o da un solo legale rappresentante (o suo delegato) per conto di tutti i concorrenti facenti parte del costituendo raggruppamento (sulla base di delega scritta): al termine, conseguentemente, alla costituenda ATI /consorzio verrà consegnato uno o più attestati di presa visione.
In ogni caso, il soggetto che procede alla presa visione può rappresentare un solo soggetto partecipante, pena l’esclusione di tutti coloro che eventualmente si fossero avvalsi della stessa persona.
Inoltre, un soggetto partecipante non può delegare alla presa visione, pena l’esclusione, un dipendente di un altro soggetto partecipante alla gara ancorché quest’ultimo non abbia effettuato la presa visione per conto di altri.
Pagamenti: per la disciplina dei pagamenti, si rinvia alle disposizione del capitolato speciale. Prima di effettuare i pagamenti, la stazione appaltante, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, deve verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a 10 000,00 EUR. In caso affermativo la stazione appaltante non può precedere al pagamento, ma deve segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
I pagamenti avverranno inoltre nel rispetto della disciplina recata dalla legge n. 136/2010 (in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).
In caso di ATI, tutti i pagamenti verranno effettuati a favore della capogruppo, sulla base di fatture emesse dalla stessa e da ciascuna mandante in rapporto alle lavorazioni rispettivamente eseguite.
Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate all’indirizzo: info@pec.luccacrea.it.
Attraverso lo stesso indirizzo la società Lucca Crea S.r.l. provvederà a fornire le risposte.
L’amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Svolgimento della gara
La prima sessione di gara si svolgerà il giorno 24.5.2018, ore 15:00 e seguenti presso la sede di Lucca Crea S.r.l., Corso Garibaldi 53, 55100 Lucca, p. IVA 01966320465, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
La commissione giudicatrice, nel giorno fissato, in seduta pubblica verifica le condizioni (requisiti) di partecipazione indicati nella lettera d'invito, procede all’abilitazione alla gara dei concorrenti, all’apertura delle offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti prodotti ed all'ammissibilità degli stessi.
Successivamente la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti nel presente bando di gara.
Infine, il presidente di gara in seduta pubblica procede:
a) a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte tecniche;
b) all’apertura delle buste chiuse contenenti le offerte economiche e alla sua valutazione;
c) all’aggiudicazione provvisoria della gara.
N.B.: la società procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara solo dopo le operazioni di gara e solo per il soggetto che risultasse aggiudicatario.
Offerte anormalmente basse
La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse (art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016). Trova applicazione l'art. 97, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
Modalità di presentazione delle offerte
I plichi contenenti le offerte e la documentazione a corredo delle stesse, come di seguito indicata, dovranno pervenire all’Ufficio segreteria di Lucca Crea S.r.l., Corso Garibaldi 53, 55100 Lucca, p. IVA 01966320465, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21.5.2018 (termine perentorio, farà fede il timbro dell’Ufficio segreteria di Lucca Crea S.r.l.).
Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico deve essere chiuso, sigillato e/o controfirmato sui lembi di chiusura e, a pena di esclusione, deve indicare il mittente (e il suo indirizzo) e l’oggetto della gara.
Detto plico deve contenere due buste distinte, ogni busta dovrà essere idoneamente sigillata ed indicare sull'esterno rispettivamente la dicitura:
– Documentazione amministrativa (busta 1),
– Documentazione tecnica (busta 2),
– Documentazione economica (busta 3).
Le buste di cui sopra dovranno contenere i documenti sotto indicati, e cioè:
a) (busta 1) Documentazione amministrativa a corredo dell'offerta di cui ai successivi punti A.1, A.2, A.3;
b) (busta 2) Documentazione tecnica di cui al successivo punto B.1 (contenuto dell’offerta tecnica) e B.2 (dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica);
c) (busta 3) Documentazione economica di cui ai successivi punto C.1 (offerta economica).
A) Documentazione amministrativa a corredo dell'offerta:
A.1) Domanda di partecipazione (allegato 1: DGUE), recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L’amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE la domanda di partecipazione (DGUE) dovrà essere firmata (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore. Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L’amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni. N.B.: sono esclusi dalla partecipazione alla gara, né possono essere affidatari di subappalti, i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che:
a) ai fini dell'art. 80, commi, 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni previste da detti commi;
b) ai sensi dell’art. 80, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all’art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui all’art. 80, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico;
c) ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dall’art. 80, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale;
d) ai fini delle dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, la dissociazione dovrà essere dimostrata, in sede di gara, con adeguata documentazione. La dissociazione non risulta necessaria quando il reato è stato depenalizzato, o quando è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o in caso di revoca della condanna medesima;
e) ai fini dell'art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2 bis del DPR n. 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8, D.M. Lavoro e politiche sociali 30 gennaio 2015. L’art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
f) ai fini dell'art. 80, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare, alternativamente:
– la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,
– la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente,
– la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;
g) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, rientrano fra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
Si ricorda che:
— ex art. 80, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, le cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies D.L. 306/1992, o degli artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 159/2011 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento,
— ex art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
A.2) Avvalimento (allegato 2)
In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente dovrà compilare anche il modello allegato 2). Il concorrente dovrà inoltre allegare all’offerta la documentazione prevista all’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, e, pertanto:
a) il DGUE predisposto dall'impresa ausiliaria ai sensi della circolare 18 luglio 2016, n. 3, del Ministero Infrastrutture e trasporti;
b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse di cui è carente il concorrente;
d) il contratto (in originale o copia conforme) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016).
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016).
Si precisa inoltre che la stazione appaltante trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento presentate per la gara in oggetto (art. 89, comma 9 del D.Lgs. N. 50/2016).
Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016.
Non è ammesso l'avvalimento relativamente ai requisiti generali (art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016).
A.3) Scheda di rilevazione dei requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale ex art. 16 L.R. Toscana n. 38/2007 (allegato 3), recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
La Scheda di rilevazione dei requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale ex art. 16, L.R. Toscana n. 38/2007, contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti indicati nella presente lettera d'invito, dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara (allegato 3).
Tale scheda dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita nella documentazione amministrativa (busta 1).
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE la scheda dovrà essere compilata e firmata (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti.
Nel caso di consorzio nella Scheda di rilevazione requisiti di idoneità professionale dovranno essere indicate le imprese consorziate esecutrici che apportano il requisito richiesto.
Tale scheda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del consorzio ed inserita nella documentazione amministrativa.
N.B.: nella documentazione amministrativa dovranno inoltre essere inseriti a pena di esclusione:
– le dichiarazioni sul possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al punto «Requisiti di partecipazione» relative alla dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica (allegato 3),
– la polizza fidejussoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
– ricevuta versamento a favore dell'ANAC,
– attestazione di presa visione dei luoghi.
B) Documentazione tecnica: deve essere prodotta secondo quanto di seguito indicato.
Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all’offerta economica presentata, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.
B.1) Contenuto dell’offerta tecnica
Il punteggio relativo al merito tecnico organizzativo e alla qualità del progetto sarà attribuito ad insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, sulla base dei criteri indicati successivamente.
Per l'attribuzione del punteggio, in relazione ai rispettivi elementi, il concorrente dovrà presentare la documentazione indicata nel disciplinare di gara.
B.2) Modalità di presentazione dell’offerta tecnica
L’offerta tecnica, di cui al punto B.1 deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita nel plico.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, l’offerta tecnica potrà essere sottoscritta anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.
B.3) Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica (allegato 4).
Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell’ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi della normativa vigente.
Il soggetto concorrente, utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara (allegato 4), è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell’offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.
Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.
In ogni caso il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
Il modello, contenente le dichiarazioni ivi contenute, corredato da eventuale documentazione allegata dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE il suddetto modello potrà essere sottoscritto anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.
Il predetto modello dovrà essere inserito nel plico dell'Offerta tecnica (busta 2).
C) Documentazione economica
Il concorrente dovrà esprimere un ribasso percentuale unico sull'importo del compenso posto a base,i gara, stabilito in 885 670,50 EUR di cui 45 670,50 EUR di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e 240 000,00 EUR di costi manodopera comunque soggetti a ribasso il tutto oltre IVA e suddiviso equamente su tre annualità 2018-2019-2020.
Non saranno ammesse offerte in rialzo o pari a 0.
A pena di esclusione: ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nell'offerta economica il concorrente deve inoltre indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l’offerta economica può essere sottoscritto anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di tipo orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di tipo verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
Valutazione delle offerte: attribuzione dei punteggi
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato dall’amministrazione sommando il punteggio ottenuto dalla valutazione dell'offerta tecnica e dalla valutazione dell’offerta economica.
L’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente a cui verrà assegnato il punteggio complessivo più alto, sulla base dei parametri e con l'utilizzazione delle formule di seguito indicate.
Criteri
Ponderazione:
a) progetto tecnico: 70;
b) offerta economica – riduzione percentuale sul prezzo a base di gara: 30.
Totale: 100.
L'assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica avverrà attraverso l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni singolo sottocriterio verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al singolo criterio.
Dopo l'attribuzione del punteggio tecnico totale si procederà ad una riparametrizzazione esterna, ovvero verrà attribuito il valore 70/70 all'offerta tecnica migliore e in termini di proporzione lineare verranno riparametrizzate tutte le altre offerte tecniche.
Nell'ipotesi di una sola offerta non si procederà alla riparametrizzazione.
Per semplicità di calcolo il valore dei coefficienti viene così definito:
– 0 = nettamente insufficiente,
– 0,1 = insufficiente,
– 0,25 = mediocre,
– 0,4 = scarso,
– 0,5 = sufficiente,
– 0,6 = discreto,
– 0,75 = buono,
– 0,9 = molto buono,
– 1 = ottimo.
Per i criteri con punteggio matematico si procederà mediante assegnazione diretta del punteggio.
La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata, secondo la seguente formula: Vi = (Ri/Rmax)A, dove:
– Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo,
– Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente,
– A = coefficiente assunto pari 0,5.
Per l'attribuzione del punteggio finale complessivo che consenta di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà utilizzato il metodo aggregativo compensatore.
A ciascun concorrente il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula: Pi = Σn[Wi*Vai], dove:
– Pi = punteggio dell'offerta i-esima,
– N = numero totale dei requisiti,
– Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i),
– Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.
Non sono ammesse offerte recanti condizioni difformi dal presente bando e dal capitolato di gara, né offerte parziali, condizionate e/o con riserva, espresse in modo indeterminato, o non complete.
N.B.: soglia di sbarramento: non verranno ammesse alla seconda fase di valutazione dell'offerta economica le offerte che non avranno raggiunto il punteggio minimo di 20 punti prima di essere riparametrizzate.
Soccorso istruttorio
Sulla base dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di partecipazione (allegato 1 DGUE) obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di 176,50 EUR.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, con le modalità sopra indicate, ma non applica alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.
Avvertenze
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
È esclusa la competenza arbitrale.
In caso di esclusione di un concorrente dalla gara, la stazione appaltante provvederà a comunicare il provvedimento al soggetto interessato entro 5 giorni, ex art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste dell'offerta economica; nel caso la gara prosegua per più sedute, verrà dato preavviso via fax ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione alla gara, a tutti i partecipanti, con anticipo.
Di ogni seduta pubblica sarà redatto verbale.
La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre termini perentori per la produzione, da parte dell’aggiudicatario, di qualsiasi tipo di documentazione che sarà necessaria.
È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella lettera d'invito, presentare una nuova offerta.
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella lettera d'invito e nel presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto.
Gli offerenti resteranno vincolati alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa, mentre l’aggiudicazione sarà impegnativa per l’amministrazione solo con la sottoscrizione del contratto.
La stazione appaltante può richiedere ai concorrenti (con possibilità di imporre termini perentori per la relativa produzione) integrazioni o chiarimenti su documenti o dichiarazioni presentate, salvo i casi in cui non siano state rispettate le prescrizioni tassative della lettera d'invito espressamente previste a pena di esclusione.
La stazione appaltante conserva la facoltà di richiedere in qualunque fase di gara ed a ciascun concorrente, di comprovare le dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara e la formulazione dell’offerta; in caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla denuncia all’autorità giudiziaria, alla segnalazione del fatto all’ANAC, e, dopo la presentazione dell’offerta, anche all’incasso della cauzione provvisoria a corredo della stessa. A seguito della segnalazione, l'ANAC potrà irrogare, oltre che sanzioni pecuniarie, anche la sanzione della sospensione fino ad un anno, o di un anno nel caso di PMI, dalla partecipazione alle gare.
Aggiudicazione della gara
La commissione terminerà i suoi lavori nel rispetto dei termini di validità dell’offerta.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione, ex art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, che diverrà efficace all'esito positivo delle verifiche dei prescritti requisiti (art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016); è salva la facoltà, in caso di urgenza, di provvedere all'aggiudicazione definitiva ed alle conseguenti comunicazioni in pendenza delle verifiche suindicate, restando fermo che solo all'esito delle stesse l'aggiudicazione diverrà efficace.
La stazione appaltante comunica, ai sensi dell'art. art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti.
Decorso il termine di 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni suindicate, e divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, entro 60 giorni, (salvo differimento concordato con l'aggiudicatario) si procederà alla stipulazione del contratto, le cui spese saranno poste interamente a carico dell'appaltatore.
Ex art. 32, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio per la tipula del contratto non si applica, tuttavia, nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54 D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016.
L'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 60/2016, qualora ne ricorrano i presupposti, di dar corso all'esecuzione d'urgenza del servizio.
Trattamento dei dati personali
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:
a) finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
– i dati inseriti nella documentazione compilata dal concorrente e richiesta dalla presente lettera d'invito – Disciplinare vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità tecnico-professionale del concorrente) nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti,
– i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
b) modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;
c) categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a:
– soggetti anche esterni all'amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite,
– altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009;
d) diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
e) titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati: titolare del trattamento dei dati è la società Lucca Crea S.r.l. Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Cristiana Dani.
Comunicazioni dell’amministrazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016, responsabilità del procedimento e accesso agli atti
L’amministrazione invia le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 20/2016, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta.
Ai fini della presente gara ed ai sensi della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è l'ing. Valentina Maggi.
Ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 20/2016 l’accesso agli atti è differito:
— in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime,
— in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione definitiva,
— in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino all’aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
— alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso,
— ai pareri legali acquisiti dall’amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici.
Fermi i divieti e differimento dell’accesso previsti dall’art. 53 del decreto stesso, l’amministrazione, consentirà l’accesso alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione di cui al punto B.2, nonché quando tale dichiarazione manchi.
Pubblicità: l'esito della gara sarà pubblicizzato nelle forme previste dall'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016.
Organo competente per le procedure di ricorso: avverso il presente invito è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 73, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 («Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC»), e ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. n. 104/2010.
Si precisa inoltre che, ex art. 211 D.Lgs. n. 50/2016, l’ANAC «su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della, parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo».
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Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto la fornitura a noleggio e posa in opera di allestimenti interni. Per una descrizione analitica del servizio si rimanda alla relazione tecnica scaricabile dal sito della società, nella sezione «Amministrazione trasparente», «Bandi aperti».
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L'appalto ha durata triennale e quindi valevole per 3 annualità: 2018-2019-2020.
Quantità o entità:
Importo triennale: 885 670,50 EUR (di cui 45 670,50 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e 240 000,00 EUR per i costi della manodopera) il tutto oltre IVA ai sensi di legge; il tutto suddiviso equamente su tre annualità.
Numero di riferimento: 1
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Lucca città.
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 3, comma 1, lett. p) e all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, e cioè:
– gli imprenditori individuali, anche artigiani o liberi professionisti, e le società, anche cooperative,
– i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443,
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– i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro
– i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti,
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– i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile,
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– le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
– i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
Sono comunque ammessi tutti gli «operatori economici»
Concorrenti con sede in altri Stati: gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione europea, nonché quelli stabiliti nei paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in paesi che, per altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione europea o con l’Italia, consentono la partecipazione ad appalti pubblici a condizione di reciprocità, si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare (ex art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006). Tuttavia gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei paesi c.d. black list, di cui al D.M. Finanze 4 maggio 1999, e al D.M. Economia e finanze 21 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle gare solo previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite da tale dicastero. Tali disposizioni si applicano anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l’Italia che consentano di partecipare a gare pubbliche a condizioni di reciprocità.
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Se i documenti prodotti non sono in lingua italiana, devono essere corredati da traduzione giurata.
Requisiti di partecipazione
Requisiti minimi di idoneità professionale: oltre a quanto di seguito previsto relativamente alle «condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione», i concorrenti, all'atto dell'offerta, salvo ulteriori iscrizioni ad albi necessarie in relazione alla specifica natura del soggetto partecipante, devono obbligatoriamente:
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– essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o ad analogo registro dello Stato aderente all’Unione europea) per l’attività cui inerisce l’appalto,
– (in caso di società cooperative) essere in possesso dell'iscrizione all'albo delle società cooperative istituito ex D.M. Attività produttive del 23.6.2004.
Requisiti minimi di idoneità economico-finanziaria (allegato 3): essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria.
Il possesso del requisito può essere fornito mediante uno o più dei seguenti documenti:
1) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.12.1993, n. 385;
2) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/00 e s.m.i.;
3) dichiarazione, sottoscritta ai sensi del DPR 445/00 e s.m.i., concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
Requisiti minimi di idoneità tecnica a pena di esclusione (allegato 3):
1) dichiarazione di aver svolto nell'ultimo triennio almeno tre distinti servizi analoghi di importo ciascuno pari a 100 000,00 EUR (indicare descrizione del servizio, periodo, durata, importo e soggetto per conto del quale lo stesso è stato svolto). Si intende per servizio analogo un servizio reso all'interno di una singola manifestazione/evento ivi compresa la somma dei servizi resi all'interno della stessa manifestazione/evento;
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2) in alternativa al punto 1, dichiarazione di aver svolto nell'ultimo triennio almeno un servizio analogo pari a 200 000,00 EUR oltre IVA (indicare descrizione del servizio, periodo, durata, importo e soggetto per conto del quale lo stesso è stato svolto). Si intende per servizio analogo un servizio reso all'interno di una singola manifestazione/evento ivi compresa la somma dei servizi resi all'interno della stessa manifestazione/evento;
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3) dichiarazione di possedere un fatturato globale d'impresa relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi pari ad almeno 800 000,00 EUR.
Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto, deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario (costituiti o costituendi), nella misura minima del 50 % e da una delle/dalle mandanti nella misura di minima del 20 % nel caso di imprese aderenti al contratto di rete e di GEIE.
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Le dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto devono essere presentate se del caso:
1) da ciascun impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito, l’aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito;
2) dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del codice.
N.B.: tali dichiarazioni dovranno essere rese dal legale rappresentante in forma di auto-dichiarazioni di cui al DPR 445/2000 s.m.i. ed inserite nella documentazione amministrativa.
Requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale ex art. 16 L.R. Toscana n. 38/2007 (allegato 3): ricorrendone il caso, il concorrente deve possedere l'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 16 L.R. Toscana n 38/2007, e pertanto deve aver rispettato i seguenti adempimenti:
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– aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale,
– aver nominato il medico competente nei casi previsti dall'art. 18 D.Lgs. n. 81/2008,
– aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, 26 e 28 D.Lgs. n. 81/2008,
– aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli artt. 18, 36 e 37 D.Lgs. n. 81/2008.
Ricorrendone il caso, il concorrente dovrà, pertanto, autocertificare l’effettuazione di tali adempimenti. La stazione appaltante provvederà, prima dell’aggiudicazione definitiva, al controllo dell’effettuazione dei suddetti adempimenti. In caso di esito negativo si provvederà a comunicare il fatto, ai sensi dell’art. 16, comma 1 bis della L.R. n. 38/2007, alla competente ASL e all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
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Depositi e garanzie richiesti:
Garanzie (a pena di esclusione e da inserire nella documentazione amministrativa): ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta è corredata da una garanzia (garanzia provvisoria), pari al 2 % del prezzo complessivo stimato a base d’asta (al netto di IVA) e quindi pari a 17 713,41 EUR, costituita nelle forme e con le modalità di cui al medesimo articolo.
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Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, l’esecutore del contratto sarà poi obbligato a costituire una garanzia (garanzia definitiva) del 10 % dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %. Ove il ribasso sia superiore al 20 %, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 % (art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo).
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La garanzia provvisoria e la garanzia definitiva devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (artt. 93, comma 4 e 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016:
1) l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata «garanzia provvisoria» pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente;
2) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9;
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3) la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
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4) la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
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5) la garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
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6) la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;
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7) l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (energy service company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente;
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8) l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
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8 bis) le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9;
9) la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
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N.B.: la polizza deve contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario (art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016). In caso di aggiudicazione il concorrente si impegna a stipulare, oltre la polizza di cui sopra, una polizza All Risks che tenga indenne la stazione appaltante da danni a terzi per una somma assicurata pari al valore dell'appalto ed un massimale per sinistro di 1 000 000,00 EUR comprensiva anche di danni provocati per lucro cessante e/o danno emergente.
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Garanzie dei concorrenti riuniti
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti (ATI), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, e di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett e) del D.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti, le garanzie fideiussorie devono essere sottoscritte da tutte le imprese partecipanti, o almeno intestate a tutte le interessate, anche se sottoscritte soltanto dalla mandataria.
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In caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, le garanzie fideiussorie e assicurative sono intestate a tutti i concorrenti e presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.
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Si precisa che, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016:
a) l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
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b) nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
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c) nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
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Per fruire delle riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Pagamenti: prima di effettuare i pagamenti, la stazione appaltante, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, deve verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a 10 000,00 EUR. In caso affermativo la stazione appaltante non può precedere al pagamento, ma deve segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
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I pagamenti avverranno inoltre nel rispetto della disciplina recata dalla legge n. 136/2010 (in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).
In caso di ATI, tutti i pagamenti verranno effettuati a favore della capogruppo, sulla base di fatture emesse dalla stessa e da ciascuna mandante in rapporto alle lavorazioni rispettivamente eseguite.
Norme di partecipazione in caso di ATI e consorzi:
1) (ex art. 48, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016) l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti;
2) (ex art. 48, comma 7, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016) i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, devono indicare, in sede di gara, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale;
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3) (ex art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016) è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora il medesimo soggetto abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
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4) (ex art. 48, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016) è vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 18 e 19 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tale divieto comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto;
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5) (ex art. 80, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016) in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, i concorrenti devono esprimere in sede di gara l'impegno (sottoscritto da tutte le imprese raggruppande) che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di gara e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
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6) nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del D.Lgs. n. 50/2016;
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7) nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del D.Lgs. n. 50/2016, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
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Avvalimento: in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente dovrà compilare anche il modello Allegato 2. Il concorrente dovrà inoltre allegare all’offerta la documentazione prevista all’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, e, pertanto:
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a) il DGUE predisposto dall'impresa ausiliaria ai sensi della circolare 18 luglio 2016, n. 3, del Ministero Infrastrutture e trasporti;
b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse di cui è carente il concorrente;
d) il contratto (in originale o copia conforme) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016).
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016).
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Si precisa inoltre che la stazione appaltante trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento presentate per la gara in oggetto (art. 89, comma 9 del D.Lgs. N. 50/2016).
Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non è ammesso l'avvalimento relativamente ai requisiti generali (art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016).
Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Data di apertura delle offerte: 2018-05-24 📅
Luogo di apertura:
Lucca Crea S.r.l., con sede in Lucca, Corso Garibaldi 53, 55100 Lucca, p. IVA 01966320465.
Luogo: Lucca Crea S.r.l., con sede in Lucca, Corso Garibaldi 53, 55100 Lucca, p. IVA 01966320465.
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura: Solo soggetti muniti di regolare documento di riconoscimento.
Lingue
Lingua: italiano 🗣️
Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Ufficio segreteria
Ufficio segreteria
Riferimento
Date
Data di inizio: 2018-10-01 📅
Data di fine: 2020-11-15 📅
Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: 1
Informazioni aggiuntive
Contributo a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici: all’atto della presentazione dell’offerta (e a pena di inammissibilità della stessa) i concorrenti dovranno versare il contributo di 80,00 EUR a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ex art. 1 cc. 65-67 della legge 266/2005, ai sensi della delibera dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP/ANAC) 3.11.2010, e secondo le indicazioni di cui all’avviso AVCP del 31.03.10 (sul sito dell’Autorità, http://www.avcp.it, sono disponibili le Istruzioni relative alle contribuzioni).
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Le modalità di pagamento sono le seguenti, previo necessario accreditamento on line al nuovo «servizio di riscossione» disponibile sul sito dell’Autorità dal 1.5.2010:
— mediante versamento online, con carta di credito,
— mediante «Lottomatica», presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell’AVCP/ANAC.
Finanziamento: l’importo complessivo dell’intervento sarà finanziato attraverso fondi della stazione appaltante.
Procedura di gara: la presente gara verrà affidata tramite procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016.
Documenti facenti parte della presente procedura di gara:
– bando di gara,
– modelli autocertificazione (allegato 1: DGUE ed allegati 2, 3 e 4),
– computo metrico,
– elenco prezzi unitari,
– relazione tecnica generale,
– elaborati grafici,
– schede descrittive arredi,
– elenchi arredi per padiglione,
– modello scheda proposta materiali,
– disponibilità forniture.
Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell' art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs n. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 2):
1) offerta tecnica: max 70 punti;
2) offerta economica: max 30 punti.
L’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente a cui verrà assegnato il punteggio complessivo più alto, sulla base dei parametri sopra indicati.
Importo presunto del servizio a base di gara: l'importo stimato annuale dei servizi per i quali vengono richieste le prestazioni della presente gara è pari a 885 670,50 EUR (di cui 45 670,50 EUR di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 240 000,00 EUR di costi della manodopera comunque soggetti a ribasso) il tutto oltre IVA ai sensi di legge e suddiviso equamente su tre annualità e quindi per un totale annuale di 295 223,50 EUR (di cui 15 223,50 EUR di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 80 000,00 EUR di costi della manodopera comunque soggetti a ribasso).
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Subappalto
Non è ammesso il subappalto totale o parziale dei servizi oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione del contratto e la perdita della cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento in favore dell'ente dei maggiori danni accertati.
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Ai sensi dell'art. 105, comma 4, l'aggiudicatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
È inoltre vietata, ex art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di nullità, la cessione del contratto.
Comunicazioni dell’amministrazione
Le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, ai sensi dell’art. 10 DPGR 24 dicembre 2009, n. 79/r, indicata dal concorrente nella «Domanda di partecipazione» di cui al successivo punto A.1.
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Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.
In assenza di tale comunicazione l’amministrazione non è responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito nell’area riservata alla gara.
Attenzione: la società Lucca Crea S.r.l. impiega la casella denominata «info@pec.luccacrea.it» per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente la presenza di comunicazioni.
Presa visione dei luoghi: la presa visione dei luoghi è requisito di partecipazione obbligatorio; pertanto, (esclusivamente) il legale rappresentante dell’impresa (o suo delegato munito di delega scritta che occorrerà produrre al momento della visita) dovrà prendere visione dei luoghi dove si svolgeranno i lavori.
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Il sopralluogo deve essere effettuato dal titolare o da un suo tecnico delegato purché sia in grado di valutare con la massima attenzione e competenza gli spazi, le condizioni di accesso e di operatività.
Il sopralluogo dovrà avvenire previo appuntamento da concordare con l'arch. Giovanni Parenti con un preavviso di almeno 72 ore e telefonando al numero +39 3335242088 – e-mail info@gianniparenti.it.
Colui che si presenta per effettuare la presa visione dovrà esibire un valido documento di identità, e consegnarne copia all’addetto, il quale, al termine della visita, rilascerà un attestato di presa visione dei luoghi, che dovrà essere presentato (in originale), con gli altri documenti sottoindicati, per la partecipazione alla gara.
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In caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti costituiti prima della presentazione dell’offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla capogruppo; in caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato o da ognuno dei legali rappresentanti dei concorrenti che intendono riunirsi (o loro delegati) o da un solo legale rappresentante (o suo delegato) per conto di tutti i concorrenti facenti parte del costituendo raggruppamento (sulla base di delega scritta): al termine, conseguentemente, alla costituenda ATI /consorzio verrà consegnato uno o più attestati di presa visione.
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In ogni caso, il soggetto che procede alla presa visione può rappresentare un solo soggetto partecipante, pena l’esclusione di tutti coloro che eventualmente si fossero avvalsi della stessa persona.
Inoltre, un soggetto partecipante non può delegare alla presa visione, pena l’esclusione, un dipendente di un altro soggetto partecipante alla gara ancorché quest’ultimo non abbia effettuato la presa visione per conto di altri.
Pagamenti: per la disciplina dei pagamenti, si rinvia alle disposizione del capitolato speciale. Prima di effettuare i pagamenti, la stazione appaltante, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, deve verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a 10 000,00 EUR. In caso affermativo la stazione appaltante non può precedere al pagamento, ma deve segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
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I pagamenti avverranno inoltre nel rispetto della disciplina recata dalla legge n. 136/2010 (in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).
In caso di ATI, tutti i pagamenti verranno effettuati a favore della capogruppo, sulla base di fatture emesse dalla stessa e da ciascuna mandante in rapporto alle lavorazioni rispettivamente eseguite.
Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate all’indirizzo: info@pec.luccacrea.it.
Attraverso lo stesso indirizzo la società Lucca Crea S.r.l. provvederà a fornire le risposte.
L’amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Svolgimento della gara
La prima sessione di gara si svolgerà il giorno 24.5.2018, ore 15:00 e seguenti presso la sede di Lucca Crea S.r.l., Corso Garibaldi 53, 55100 Lucca, p. IVA 01966320465, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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La commissione giudicatrice, nel giorno fissato, in seduta pubblica verifica le condizioni (requisiti) di partecipazione indicati nella lettera d'invito, procede all’abilitazione alla gara dei concorrenti, all’apertura delle offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti prodotti ed all'ammissibilità degli stessi.
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Successivamente la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti nel presente bando di gara.
Infine, il presidente di gara in seduta pubblica procede:
a) a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte tecniche;
b) all’apertura delle buste chiuse contenenti le offerte economiche e alla sua valutazione;
c) all’aggiudicazione provvisoria della gara.
N.B.: la società procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara solo dopo le operazioni di gara e solo per il soggetto che risultasse aggiudicatario.
Offerte anormalmente basse
La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse (art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016). Trova applicazione l'art. 97, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Modalità di presentazione delle offerte
I plichi contenenti le offerte e la documentazione a corredo delle stesse, come di seguito indicata, dovranno pervenire all’Ufficio segreteria di Lucca Crea S.r.l., Corso Garibaldi 53, 55100 Lucca, p. IVA 01966320465, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21.5.2018 (termine perentorio, farà fede il timbro dell’Ufficio segreteria di Lucca Crea S.r.l.).
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Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico deve essere chiuso, sigillato e/o controfirmato sui lembi di chiusura e, a pena di esclusione, deve indicare il mittente (e il suo indirizzo) e l’oggetto della gara.
Detto plico deve contenere due buste distinte, ogni busta dovrà essere idoneamente sigillata ed indicare sull'esterno rispettivamente la dicitura:
– Documentazione amministrativa (busta 1),
– Documentazione tecnica (busta 2),
– Documentazione economica (busta 3).
Le buste di cui sopra dovranno contenere i documenti sotto indicati, e cioè:
a) (busta 1) Documentazione amministrativa a corredo dell'offerta di cui ai successivi punti A.1, A.2, A.3;
b) (busta 2) Documentazione tecnica di cui al successivo punto B.1 (contenuto dell’offerta tecnica) e B.2 (dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica);
c) (busta 3) Documentazione economica di cui ai successivi punto C.1 (offerta economica).
A) Documentazione amministrativa a corredo dell'offerta:
A.1) Domanda di partecipazione (allegato 1: DGUE), recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L’amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE la domanda di partecipazione (DGUE) dovrà essere firmata (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore. Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L’amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni. N.B.: sono esclusi dalla partecipazione alla gara, né possono essere affidatari di subappalti, i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che:
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a) ai fini dell'art. 80, commi, 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni previste da detti commi;
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b) ai sensi dell’art. 80, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all’art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui all’art. 80, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico;
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c) ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dall’art. 80, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale;
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d) ai fini delle dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, la dissociazione dovrà essere dimostrata, in sede di gara, con adeguata documentazione. La dissociazione non risulta necessaria quando il reato è stato depenalizzato, o quando è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o in caso di revoca della condanna medesima;
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e) ai fini dell'art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2 bis del DPR n. 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8, D.M. Lavoro e politiche sociali 30 gennaio 2015. L’art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
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f) ai fini dell'art. 80, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare, alternativamente:
– la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,
– la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente,
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– la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;
g) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, rientrano fra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
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Si ricorda che:
— ex art. 80, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, le cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies D.L. 306/1992, o degli artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 159/2011 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento,
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— ex art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
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A.2) Avvalimento (allegato 2)
In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente dovrà compilare anche il modello allegato 2). Il concorrente dovrà inoltre allegare all’offerta la documentazione prevista all’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, e, pertanto:
a) il DGUE predisposto dall'impresa ausiliaria ai sensi della circolare 18 luglio 2016, n. 3, del Ministero Infrastrutture e trasporti;
b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse di cui è carente il concorrente;
d) il contratto (in originale o copia conforme) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016).
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016).
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Si precisa inoltre che la stazione appaltante trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento presentate per la gara in oggetto (art. 89, comma 9 del D.Lgs. N. 50/2016).
Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016.
Non è ammesso l'avvalimento relativamente ai requisiti generali (art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016).
A.3) Scheda di rilevazione dei requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale ex art. 16 L.R. Toscana n. 38/2007 (allegato 3), recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
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La Scheda di rilevazione dei requisiti minimi di idoneità tecnico-professionale ex art. 16, L.R. Toscana n. 38/2007, contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti indicati nella presente lettera d'invito, dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara (allegato 3).
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Tale scheda dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita nella documentazione amministrativa (busta 1).
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE la scheda dovrà essere compilata e firmata (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti.
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Nel caso di consorzio nella Scheda di rilevazione requisiti di idoneità professionale dovranno essere indicate le imprese consorziate esecutrici che apportano il requisito richiesto.
Tale scheda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del consorzio ed inserita nella documentazione amministrativa.
N.B.: nella documentazione amministrativa dovranno inoltre essere inseriti a pena di esclusione:
– le dichiarazioni sul possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al punto «Requisiti di partecipazione» relative alla dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica (allegato 3),
– la polizza fidejussoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
– ricevuta versamento a favore dell'ANAC,
– attestazione di presa visione dei luoghi.
B) Documentazione tecnica: deve essere prodotta secondo quanto di seguito indicato.
Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all’offerta economica presentata, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.
B.1) Contenuto dell’offerta tecnica
Il punteggio relativo al merito tecnico organizzativo e alla qualità del progetto sarà attribuito ad insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, sulla base dei criteri indicati successivamente.
Per l'attribuzione del punteggio, in relazione ai rispettivi elementi, il concorrente dovrà presentare la documentazione indicata nel disciplinare di gara.
B.2) Modalità di presentazione dell’offerta tecnica
L’offerta tecnica, di cui al punto B.1 deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita nel plico.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti,…
… consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
… Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, l’offerta tecnica potrà essere sottoscritta anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.
B.3) Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica (allegato 4).
Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell’ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi della normativa vigente.
Il soggetto concorrente, utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara (allegato 4), è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell’offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.
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Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.
In ogni caso il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
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Il modello, contenente le dichiarazioni ivi contenute, corredato da eventuale documentazione allegata dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE il suddetto modello potrà essere sottoscritto anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.
Il predetto modello dovrà essere inserito nel plico dell'Offerta tecnica (busta 2).
C) Documentazione economica
Il concorrente dovrà esprimere un ribasso percentuale unico sull'importo del compenso posto a base,i gara, stabilito in 885 670,50 EUR di cui 45 670,50 EUR di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e 240 000,00 EUR di costi manodopera comunque soggetti a ribasso il tutto oltre IVA e suddiviso equamente su tre annualità 2018-2019-2020.
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Non saranno ammesse offerte in rialzo o pari a 0.
A pena di esclusione: ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Nell'offerta economica il concorrente deve inoltre indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
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Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l’offerta economica può essere sottoscritto anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.
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Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di tipo…
… orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.
… verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
Valutazione delle offerte: attribuzione dei punteggi
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato dall’amministrazione sommando il punteggio ottenuto dalla valutazione dell'offerta tecnica e dalla valutazione dell’offerta economica.
L’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente a cui verrà assegnato il punteggio complessivo più alto, sulla base dei parametri e con l'utilizzazione delle formule di seguito indicate.
Criteri
Ponderazione:
a) progetto tecnico: 70;
b) offerta economica – riduzione percentuale sul prezzo a base di gara: 30.
Totale: 100.
L'assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica avverrà attraverso l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni singolo sottocriterio verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al singolo criterio.
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Dopo l'attribuzione del punteggio tecnico totale si procederà ad una riparametrizzazione esterna, ovvero verrà attribuito il valore 70/70 all'offerta tecnica migliore e in termini di proporzione lineare verranno riparametrizzate tutte le altre offerte tecniche.
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Nell'ipotesi di una sola offerta non si procederà alla riparametrizzazione.
Per semplicità di calcolo il valore dei coefficienti viene così definito:
– 0 = nettamente insufficiente,
– 0,1 = insufficiente,
– 0,25 = mediocre,
– 0,4 = scarso,
– 0,5 = sufficiente,
– 0,6 = discreto,
– 0,75 = buono,
– 0,9 = molto buono,
– 1 = ottimo.
Per i criteri con punteggio matematico si procederà mediante assegnazione diretta del punteggio.
La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata, secondo la seguente formula: Vi = (Ri/Rmax)A, dove:
– Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo,
– Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente,
– A = coefficiente assunto pari 0,5.
Per l'attribuzione del punteggio finale complessivo che consenta di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà utilizzato il metodo aggregativo compensatore.
A ciascun concorrente il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula: Pi = Σn[Wi*Vai], dove:
– Pi = punteggio dell'offerta i-esima,
– N = numero totale dei requisiti,
– Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i),
– Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.
Non sono ammesse offerte recanti condizioni difformi dal presente bando e dal capitolato di gara, né offerte parziali, condizionate e/o con riserva, espresse in modo indeterminato, o non complete.
N.B.: soglia di sbarramento: non verranno ammesse alla seconda fase di valutazione dell'offerta economica le offerte che non avranno raggiunto il punteggio minimo di 20 punti prima di essere riparametrizzate.
Soccorso istruttorio
Sulla base dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di partecipazione (allegato 1 DGUE) obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di 176,50 EUR.
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In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
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La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, con le modalità sopra indicate, ma non applica alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.
Avvertenze
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
È esclusa la competenza arbitrale.
In caso di esclusione di un concorrente dalla gara, la stazione appaltante provvederà a comunicare il provvedimento al soggetto interessato entro 5 giorni, ex art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste dell'offerta economica; nel caso la gara prosegua per più sedute, verrà dato preavviso via fax ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione alla gara, a tutti i partecipanti, con anticipo.
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Di ogni seduta pubblica sarà redatto verbale.
La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di…
… aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
… imporre termini perentori per la produzione, da parte dell’aggiudicatario, di qualsiasi tipo di documentazione che sarà necessaria.
È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella lettera d'invito, presentare una nuova offerta.
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella lettera d'invito e nel presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto.
Gli offerenti resteranno vincolati alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa, mentre l’aggiudicazione sarà impegnativa per l’amministrazione solo con la sottoscrizione del contratto.
La stazione appaltante può richiedere ai concorrenti (con possibilità di imporre termini perentori per la relativa produzione) integrazioni o chiarimenti su documenti o dichiarazioni presentate, salvo i casi in cui non siano state rispettate le prescrizioni tassative della lettera d'invito espressamente previste a pena di esclusione.
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La stazione appaltante conserva la facoltà di richiedere in qualunque fase di gara ed a ciascun concorrente, di comprovare le dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara e la formulazione dell’offerta; in caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla denuncia all’autorità giudiziaria, alla segnalazione del fatto all’ANAC, e, dopo la presentazione dell’offerta, anche all’incasso della cauzione provvisoria a corredo della stessa. A seguito della segnalazione, l'ANAC potrà irrogare, oltre che sanzioni pecuniarie, anche la sanzione della sospensione fino ad un anno, o di un anno nel caso di PMI, dalla partecipazione alle gare.
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Aggiudicazione della gara
La commissione terminerà i suoi lavori nel rispetto dei termini di validità dell’offerta.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione, ex art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, che diverrà efficace all'esito positivo delle verifiche dei prescritti requisiti (art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016); è salva la facoltà, in caso di urgenza, di provvedere all'aggiudicazione definitiva ed alle conseguenti comunicazioni in pendenza delle verifiche suindicate, restando fermo che solo all'esito delle stesse l'aggiudicazione diverrà efficace.
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La stazione appaltante comunica, ai sensi dell'art. art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti.
Decorso il termine di 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni suindicate, e divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, entro 60 giorni, (salvo differimento concordato con l'aggiudicatario) si procederà alla stipulazione del contratto, le cui spese saranno poste interamente a carico dell'appaltatore.
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Ex art. 32, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio per la tipula del contratto non si applica, tuttavia, nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
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b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54 D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016.
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L'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 60/2016, qualora ne ricorrano i presupposti, di dar corso all'esecuzione d'urgenza del servizio.
Trattamento dei dati personali
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).
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Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:
a) finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
– i dati inseriti nella documentazione compilata dal concorrente e richiesta dalla presente lettera d'invito – Disciplinare vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità tecnico-professionale del concorrente) nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti,
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– i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
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b) modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;
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c) categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a:
– soggetti anche esterni all'amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite,
– altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009;
d) diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
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e) titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati: titolare del trattamento dei dati è la società Lucca Crea S.r.l. Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Cristiana Dani.
Comunicazioni dell’amministrazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016, responsabilità del procedimento e accesso agli atti
L’amministrazione invia le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 20/2016, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta.
Ai fini della presente gara ed ai sensi della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è l'ing. Valentina Maggi.
Ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 20/2016 l’accesso agli atti è differito:
— in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime,
— in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione definitiva,
— in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino all’aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
— alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso,
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— ai pareri legali acquisiti dall’amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici.
Fermi i divieti e differimento dell’accesso previsti dall’art. 53 del decreto stesso, l’amministrazione, consentirà l’accesso alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione di cui al punto B.2, nonché quando tale dichiarazione manchi.
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Pubblicità: l'esito della gara sarà pubblicizzato nelle forme previste dall'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016.
Organo competente per le procedure di ricorso: avverso il presente invito è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 73, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 («Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC»), e ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. n. 104/2010.
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Si precisa inoltre che, ex art. 211 D.Lgs. n. 50/2016, l’ANAC «su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della, parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo».
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Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR Uffici giudiziari – Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli 40
Città postale: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 055267301 📞
Fonte: OJS 2018/S 059-131255 (2018-03-22)
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