Informazioni aggiuntive
Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi e il mancato rispetto di quanto alla legge n. 68/99; Per quanto riguarda i requisiti di carattere generale che le imprese devono possedere (rappresentanti legali, direttori tecnici, amministratori, soci ed ogni altro soggetto individuato nei casi di cui all'art. 80 del codice degli appalti così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 — ivi compresi institori e procuratori generali), si precisa che influiscono sull'affidabilità morale e professionale dei concorrenti anche i reati commessi contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio, se relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti. Sarà cura ed è esclusiva competenza della Commissione giudicatrice o seggio di gara valutare le singole concrete fattispecie che possono incidere negativamente sulla partecipazione o aggiudicazione del contratto e pertanto devono essere tutte dichiarate. Comportano, invece, l'automatica esclusione dalla gara d'appalto, in quanto già valutati quali reati che influiscono sull'affidabilità morale e professionale:
— delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
— delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
— false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
— frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
— delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
— delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22.6.2007, n. 109 e successive modificazioni;
— sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4.3.2014, n. 24;
— ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ed in tutti i casi di cui agli articoli 110 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
tutte le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate a mezzo e-mail/PEC; il concorrente è tenuto ad indicare l'e-mail/PEC (o sistema equivalente) a cui desidera che le comunicazioni siano inviate;
l'aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell'ora che saranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario l'Amministrazione potrà procedere all'affidamento al concorrente che segue in graduatoria alle stesse condizioni di offerta del primo classificato, applicando le sanzioni di legge, considerando lo stesso quale grave inadempimento. Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice. (Art. 32 c. 14 D.Lgs. n. 50/2016);
non si darà luogo al deferimento ad arbitri di soluzioni delle controversie;
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
sono nulle le offerte condizionate, parziali o indeterminate o con riferimento ad altra offerta propria o di altri;
sono nulle le offerte, anche se sostitutive od aggiuntive di offerta precedente, che pervengano oltre il termine delle ore 12:00 del giorno fissato;
sono altresì nulle le offerte inviate per telegramma, per telefax o sistema diverso da quanto indicato nel presente bando;
non sarà ammesso, pena esclusione, richiamo a documenti allegati ad altro appalto, né offerte per persone da nominare;
in caso di esclusione, i plichi delle offerte restano sigillati e debitamente controfirmati dal Presidente della gara, con indicate le irregolarità che saranno pure riportate nel verbale e rimangono acquisiti agli atti della gara;
non saranno ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione dei valori offerti, e, a pena di esclusione dell'offerta, qualsiasi eventuale correzione deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta stessa;
l'offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante della ditta o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza e, in caso di raggruppamento/consorzio, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti o da altre persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle associate/consorziate esecutrici;
la partecipazione alla procedura comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute nel bando e nel presente disciplinare e capitolato speciale d'appalto;
la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi della vigente normativa in materia; si precisa che la presenza di un rappresentante dell'impresa alle sedute pubbliche, purché munito di idonea procura, è rilevante e serve da notifica ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione degli atti della Commissione di gara. A tal fine la stessa registrerà le generalità, funzioni e poteri dei presenti che intervengono per le ditte partecipanti;
le dichiarazioni mendaci comporteranno responsabilità penale, secondo quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e decadenza dall'aggiudicazione;
la violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza nonché l'inosservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi applicabili legittima il Dirigente a sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo fino alla regolarizzazione delle posizioni attestata dalle autorità competenti;
l'appaltatore dovrà impegnarsi ad aprire uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o società Poste italiane dedicati anche in via esclusiva per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari afferenti in esecuzione della legge n. 136/2010. A tal fine il bonifico bancario o postale deve riportare il codice CIG. I soggetti economici aggiudicatari comunicheranno entro sette giorni l'accensione, generalità e persone delegate. Nel contratto sottoscritto con gli appaltatori sarà inserita la clausola risolutiva espressa a pena nullità dello stesso sull'obbligo di effettuazione pagamenti senza rispetto disposizioni sulla tracciabilità con applicazione delle sanzioni di legge;
l'operatore economico, in caso di aggiudicazione dell'appalto, è obbligato ad adeguarsi alle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo 8.4.2013 n. 39;
il presente bando sarà trasmesso alla GUCE e sarà pubblicato sulla GURI e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale.
Ai sensi della delibera del Consiglio dell'A.N.A.C. n. 1377 del 21.12.2016 — Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266, per l'anno 2017, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d'appalto sono tenuti a versare un contributo a favore dell'ANAC, nell'entità e con le modalità riportate nel disciplinare di gara. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento è causa di esclusione dalla gara.
Ai sensi del comma 2 dell'art. dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese di pubblicità del presente e bando e degli avvisi di gara stimati in presunti EUR. 4.000,00 sono rimborsate all'amministrazione aggiudicatrice dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Il Presidente della commissione di gara si riserva, comunque, la facoltà insindacabile debitamente motivando di non far luogo alla gara stessa, senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta, o di prorogarne la data, dandone notizia ai concorrenti attraverso affissione all'albo pretorio della sede, per esigenze sopravvenute e motivate per ragione di pubblico interesse.
Il contratto da stipulare, conterrà le seguenti clausole:
a) a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;
b) la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni;
c) la clausola con la quale l'appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub- contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
d) nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (che, tra l'altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato).
E' fatto divieto di partecipazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni durante il triennio successivo alla cessazione del rapporto, di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti, ai sensi dell'art.53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.
Si precisa che l'Ente appaltante sottoporrà, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria, al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Verrà fissato il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione appaltante per quanto comprovabile dall'impresa. Qualora nel termine suddetto non vengano comprovate le dichiarazioni sostitutive presentate l'Amministrazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione (con incameramento della cauzione provvisoria) e verrà data comunicazione all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che non si farà luogo al contratto nel caso in cui si accerti che nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta una condanna a carico dei componenti l'organo di amministrazione aventi potere di rappresentanza o risultino procedimenti previsti dalla certificazione rilasciata dal Casellario Giudiziale.
Tutte le dichiarazioni richieste:
a) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
Avvertenze:
L'operatore aggiudicatario è espressamente avvertito che la sottoscrizione del contratto è subordinata all'accettazione di tutte le clausole del Protocollo di Legalità per come meglio specificato nel disciplinare di gara.
La Stazione Appaltante e/o l'Amministrazione Aggiudicatrice si riservano di acquisire sia preventivamente alla aggiudicazione definitiva dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione di subcontratti, cessioni o noli, le informazioni antimafia ai sensi del D.lgs n. 159 del 6.9.2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs 15.11.2012 n. 218 e dal D.Lgs, n. 153 del 2014, anche fuori dai casi espressamente previsti dalla stessa norma (contratti di valore superiore alla così detta soglia comunitaria) e, qualora risultassero, a carico dei soggetti interessati, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante e/o l'Amministrazione Aggiudicatrice procedono all'esclusione del concorrente dalla gara ovvero al divieto del subcontratto, cessione, nolo o cottimo come procederà ugualmente all'esclusione in caso di possesso di certificazione interdittiva in corso di validità. Nel caso poi in cui sia stato concluso un subcontratto con impresa nei confronti della quale venga successivamente accertata l'esistenza di causa interdittiva, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. 15.11.2012 n. 218 e dal D.Lgs., n. 153 del 2014, l'impresa aggiudicataria dei servizi principali si impegna nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice, a rescindere il subcontratto. Laddove non avvenga l'Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla risoluzione del contratto principale.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia in caso di pervenuta informazione prefettizia e da quanto previsto nel Protocollo di legalità stipulato tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'Ufficio territoriale di Governo di Vibo Valentia, con l'espresso avvertimento che l'impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non gradimento per l'Ente e pertanto si procederà alla revoca della effettuata aggiudicazione e/o alla rescissione del relativo contratto di appalto in caso di inosservanza commessa a seguito dell'aggiudicazione dei servizi a titolo esemplificato si riporta il contenuto delle clausole che saranno oggetto di specifica contrattualizzazione:
— l'impresa offerente si impegna a denunciare alla magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicataria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dell'appalto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del servizio, di denunziare altresì alle forze di polizia dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore e delle eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari, nonché dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità stipulato con l'Ufficio Territoriale del Governo –Prefettura di Vibo Valentia;
— accettare espressamente la clausola di immediata risoluzione del contatto d'appalto in caso di mancato rispetto delle disposizione previste nello stipulato protocollo di legalità tra l'Amministrazione Aggiudicatrice e la Prefettura di Vibo Valentia — Ufficio territoriale del Governo, con applicazione di una penale pari al 10 % dell'importo dell'appalto da escutere sulla cauzione definitiva prestata salvo maggior danno;
In caso di revoca per mancato rispetto del protocollo di legalità e/o in applicazione della normativa antimafia e relative certificazioni si procederà all'affidamento del servizio con nuova procedura di affidamento secondo le indicazioni che verranno indicate dal RUP ai sensi della vigente normativa e al rispetto della nuova legge n. 136/2010, salvo eventuale classificazioni dell'ipotesi quali in adeguamento ai sensi dell'art. 110 del D.lgs n. 50/2016. Tutte le verifiche e procedimenti in materia di normativa antimafia con applicazione anche al di fuori del limite della soglia di legge in relazione allo stipulato protocollo di legalità si effettuano anche nei confronti della ditta ausiliaria.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l'Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, in caso di ragioni di pubblico interesse, per effetto di disposizioni di legge o per eventi non dipendenti dall'Amministrazione.
La Stazione appaltante e/o l'Amministrazione Aggiudicatrice si riservano la facoltà di non dar luogo alla procedura di gara e/o all'aggiudicazione definitiva e/o alla stipula del contratto d'appalto per ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate, senza che gli offerenti abbiano nulla a che pretendere in merito per aver rimesso offerta quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la perdita e/o la revoca del finanziamento.