Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs.vo 50 del 18.4.2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), finalizzata all'aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva della «Rete in Ponte Radio Digitale Interpolizie» nel Centro-Nord Italia, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi

Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestio

Fornitura dell'aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva della «Rete in Ponte Radio Digitale Interpolizie» nel Centro-Nord Italia, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi.
CIG n. 7178696F54.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2017-11-16. L'appalto è stato pubblicato su 2017-08-22.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2017-08-22 Avviso di gara
2017-09-11 Informazioni complementari
2018-09-13 Avviso di aggiudicazione
Avviso di gara (2017-08-22)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Apparecchi di radiotrasmissione con apparecchi di ricezione
Quantità o entità:
Importo a base d'asta 26 720 000 EUR Importo delle opzioni di cui al punto 1) 135 000 EUR Importo del V° di obbligo 5 344 000 EUR Importo delle varianti di cui al punto 3) 8 906 666,66 EUR Pagamenti spese pubblicità legale (ca.) 11 000 EUR Totale 41 116 666,66 EUR.26 720 000
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Valore totale dell'appalto: 26 720 000 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Forniture
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Apparecchi di radiotrasmissione con apparecchi di ricezione 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Indirizzo postale: Via del Castro Pretorio 5
Codice postale: 00185
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.poliziadistato.it 🌏
E-mail: giammarco.masotta@interno.it 📧
Telefono: +39 0646572098 📞
Fax: +39 0646572196 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2017-08-22 📅
Termine di presentazione: 2017-11-16 📅
Data di pubblicazione: 2017-08-24 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2017/S 161-333249
Numero GU-S: 161
Informazioni aggiuntive
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D.Lgs.vo 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente disciplinare e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca Dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata «Banca Dati Nazionale» degli operatori economici. A tal fine entro il 31.12.2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC. Fino all'adozione del decreto di cui sopra, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la «Banca Dati AVCpass» istituita presso l'ANAC in ossequio all'articolo 216, comma 13, del D.Lgs.vo 50/2016. 2. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 3. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare. 5. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'articolo 32 del vigente Codice degli appalti. 6. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40 000 EUR mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 7. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino 6 mesi complessivi, l'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all'operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 8. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6.9.2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016 9. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21.2.1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. 10. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016. 11. Eventuali chiarimenti e/o quesiti di carattere tecnico/amministrativo dovranno pervenire via e-mail all'indirizzo giammarco.masotta@interno.it entro le ore 13:00 del 16.10.2017; Le risposte saranno fornite mediante stesso mezzo e verranno altresì pubblicate sui siti Internet www.poliziadistato.it; www.interno.it. 12. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in 0 EUR. Nell'Ipotesi in cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da Interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso. 13. Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo ribasso, sarà richiesto all'offerente di presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno determinato la costituzione della stessa (art. 97 del D.Lvo 50/2016). La Stazione appaltante procederà, quindi con le verifiche 14. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209, comma 2 del D.Lvo 50/2016). 15. Le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24.12.2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3.4.2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU. 16. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione. 17. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa 11 000 EUR, IVA al 22 % inclusa. 18. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, fino al 31.12.2016 le spese per la pubblicazione previste dal comma 7 dell'articolo 66 e dal comma 5 dell'articolo 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa 11 000 EUR, IVA al 22 % inclusa, e dovranno essere versate presso la Sezione della Tesoreria Provinciale competente territorialmente con imputazione al capitolo 3560 p.g. 5 (Conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero dell'Interno). Sarà cura della Società aggiudicataria trasmettere entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto pagamento, a questa Stazione Appaltante, copia della quietanza al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it; 19. La durata complessiva della fornitura è fissata in 36 mesi. 20. Ai sensi del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012, l'Amministrazione e la Società aggiudicataria dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito «Patto di integrità» (allegato 4), che diviene parte integrante del presente documento, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti. 21. Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall'unito «Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno» (allegato 5), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16.4.2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30.3.2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge del 6.11.2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 «Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. 22. Per quanto non espressamente previsto dal vigente Codice degli Appalti e negli atti attuativi, alla presente procedura di affidamento ed alle connesse attività amministrative si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7.8.1990, nr. 241, in particolare in tema di diritto di accesso (articoli 22 e seguenti), alla stipula del contratto ed alla fase esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile (articolo 30, comma 8). 23. L'Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR del Lazio.
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Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Fornitura dell'aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva della «Rete in Ponte Radio Digitale Interpolizie» nel Centro-Nord Italia, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi.
CIG n. 7178696F54.
Saranno accettate varianti
Quantità o entità:
Importo a base d'asta 26 720 000 EUR Importo delle opzioni di cui al punto 1) 135 000 EUR Importo del V° di obbligo 5 344 000 EUR Importo delle varianti di cui al punto 3) 8 906 666,66 EUR Pagamenti spese pubblicità legale (ca.) 11 000 EUR Totale 41 116 666,66 EUR.
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Descrizione delle opzioni:
1. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2 ,lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.
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2. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale entro l'importo massimo complessivo stimato di 32 064 000 EUR IVA esclusa, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.
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3. L'Amministrazione, entro i 36 (trentasei) mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione di cui al disposto normativo dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un'ulteriore annualità, del valore stimato di 8 906 666,66 EUR, IVA esclusa,
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4. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
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Calendario provvisorio per il ricorso alle opzioni: 36 mesi
Durata: 36 mesi
Numero di riferimento: PR.452.A
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Centro-Nord.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Per essere ammesse a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs.vo, il cui modello è in allegato al presente disciplinare, per la cui compilazione si rimanda ad una attenta lettura delle istruzioni ad esso allegate (All. 1).
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In alternativa sarà possibile utilizzare il modello elettronico messo a disposizione dalla Commissione Europea al link:
Sarà sufficiente «caricare» il modello allegato al presente disciplinare di gara (All. 1- bis, in formato «Xml»), all'uopo predisposto dalla Stazione appaltante in relazione alla presente procedura, sull'apposito spazio presente all'interno del «link» in argomento. L'operatore economico dopo averlo compilato, sottoscritto e stampato e/o firmato digitalmente e salvato su supporto informatico potrà inserirlo, in luogo di quello derivante dal formato «word», nella busta «A — Documentazione amministrativa» di cui al successivo articolo 13.
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(N.B. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide. In caso di partecipazione in associazione va compilato e presentato un DGUE per ogni operatore economico)
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Pertanto, di seguito vengono definiti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionali:
a) Requisiti di carattere generale
Costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione il configurarsi di una delle fattispecie e/o situazioni previste dall'articolo 80 del D.Lgs.vo 50/2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8.
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Analogamente non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti quei soggetti per i quali ricorrono i medesimi motivi di esclusione previsti dal menzionato articolo.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
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Per le ulteriori cause di esclusione si rimanda al successivo articolo 11 del presente disciplinare di gara.
b) Requisiti di idoneità professionale
1. I candidati alla presente procedura, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
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Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del vigente Codice degli appalti, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
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Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.
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2. I candidati alla presente procedura, devono attestare la presenza all'interno dell'organico aziendale delle 3 (tre) figure professionali di cui al punto 9 del capitolato tecnico di gara.
Di essere in possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme «UNI EN ISO 9001:2008» o superiori in corso di validità, in settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie «UNI CEI EN 45000».
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Per l'avvalimento dei requisiti si faccia riferimento al disciplinare di gara.
Posizione economica e finanziaria:
Per essere ammesse a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs.vo, il cui modello è in allegato al disciplinare di gara.
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Livello(i) minimo(i) di standard:
1) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due (n. 2) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1.9.1993 n. 385;
2) una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato un fatturato d'impresa negli ultimi 3 esercizi finanziari pari almeno a 20 000 000 EUR, IVA esclusa, nel settore oggetto della gara: a tale scopo si faccia riferimento all'oggetto prevalente della fornitura individuato tramite il CPV, nello specifico — CPV: 32230000 — 4 Apparecchi di radiotrasmissione con apparecchi di ricezione e/o 50332000 — 1 Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni.
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Tali richieste trovano motivazione in relazione alla complessità e alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara.
In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei prodotti e delle prestazioni.
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Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate alla gara, questa stazione appaltante non ha ritenuto di determinare il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte delle aziende mandanti/consorziate.
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Capacità tecnica e professionale:
Per essere ammesse a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs.vo, il cui modello è in allegato al disciplinare di gara.
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Livello(i) minimo(i) di standard:
I candidati dovranno produrre un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni nel settore oggetto della gara (a tale scopo si faccia riferimento all'oggetto prevalente della fornitura individuato tramite il CPV, nello specifico — CPV: 32230000 — 4 Apparecchi di radiotrasmissione con apparecchi di ricezione e/o 50332000 — 1 Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
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Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:
A) Garanzie per la partecipazione alla procedura — Garanzia provvisoria
In fase di offerta, gli operatori economici dovranno produrre, a pena di esclusione, una garanzia fideiussoria, denominata «garanzia provvisoria» pari all'1 % dell'importo massimo posto a base della presente gara al netto dell'IVA, corrispondente a 267 200 EUR.
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Le «garanzie provvisorie» sono prestate a garanzia della serietà dell'offerta. L'importo risulta già ridotto del 50 % poiché tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso (a pena d'esclusione), della certificazione di qualità «UNI ENI ISO 9OO1 — 2008».
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Tali garanzie potranno essere oggetto di ulteriori riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50 del 18.4.2016.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo risultante dalla precedente riduzione.
Dette «garanzie provvisorie» devono avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
Le «garanzie provvisorie» coprono la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6.9.2011, n. 159; la garanzie sono svincolate automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
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La stazione appaltante, in tal senso, comunicherà la data dell'avvenuta stipula contrattuale agli operatori economici partecipanti alla presente procedura, mediante pubblicazione al link http://www.poliziadistato.it/articolo/155598b08777baa8882611639, ritenendosi conseguentemente manlevata dall'effettuazione degli svincoli delle garanzie provvisorie, in ossequio all'articolo 93, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs.vo n. 50/2016.
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b) Modalità e termini per la costituzione della garanzia provvisoria dell'offerta.
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21.11.2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
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La garanzia provvisoria può essere altresì rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
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Nell'eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fideiussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 107 del D.Lgs.vo 1.9.1993, n. 385, comma 3.
La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da un autodichiarazione resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
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In alternativa, la sottoscrizione della garanzia provvisoria potrà essere corredata da autentica notarile.
La «garanzia provvisoria» deve prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
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Una validità di 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.
La «garanzia provvisoria» dovrà essere prodotta:
— in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
— in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
— in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
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— in caso di consorzi di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, già costituiti dal Consorzio medesimo.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario. Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
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Le garanzie fideiussorie devono essere comunque conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del D.Lgs.vo n. 50/2016.
Le garanzie provvisorie devono altresì riportare nell'oggetto la seguente dicitura:
Gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs.vo 50 del 18.4.2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), finalizzata all'aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva della «Rete in Ponte Radio Digitale Interpolizie» nel Centro-Nord Italia, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi.
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Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:
Aggiornamento tecnologico delle apparecchiature
Quanto ad EUR IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9.10.2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9.10.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24.12.2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva per ogni singola fase realizzativa, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
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Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a canone (Importo totale pari a EUR ______ esclusa IVA al 22 %)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9.10.2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9.10.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di n.__ canoni dell'importo di EUR __________,__, IVA esclusa, di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24.12.2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all'acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
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Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a giornata (Importo totale pari a EUR ________,__) Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9.10.2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9.10.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24.12.2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento comunque corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
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Le predette fatture dovranno essere intestate a: Ministero dell'Interno — Dipartimento della P.S. — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuale l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), recante il numero Codice CIG: 7178696F54 trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24.12.2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3.4.2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
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Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:
A) Soggetti ammessi alla partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alle presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs.vo 50/2016 che non si trovino in nessuna delle condizioni indicate all'art. 80 del medesimo decreto nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
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Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del vigente Codice dei Contratti.
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Al fine di garantire una concorrenza equa e ampia, alla presente procedura possono partecipare gli operatori economici stabiliti in Stati non UE ma che comunque siano tra i firmatari dell'AAP (Accordo Appalti Pubblici), in conformità a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 25 della Direttiva 24/2014/UE.
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I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs.vo 50/2016, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
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Per gli operatori economici con sede legale non stabilita in Stati UE la dimostrazione del possesso dei requisiti potrà avvenire tramite modalità alternative in conformità a quanto previsto dall'art. 60), co. 3 e dall'All. XII, parte I della Direttiva n. 24/2014/UE e dall'art. 86, co. 4 Allegato XVII, Parte I del D.Lgs. n. 50/2016.
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Tali condizioni devono permanere, in capo all'aggiudicatario, per tutta la durata del contratto.
b) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:
I soggetti ammessi a partecipare alla gara possono concorrere anche sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito: RTI), costituendo o costituito, e di Consorzio, ai sensi e con le modalità dell'art. 48 del vigente Codice degli Appalti.
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Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Ai fini della costituzione del Raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del Raggruppamento.
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È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
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È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs.vo 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
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Nell'eventualità di una procedura di gara articolata su 2 più lotti il divieto di cui al precedente paragrafo rimane valido per la presentazione contemporanea di più offerte, da parte del medesimo operatore economico, sia in forma singola che in forma associativa, su ogni singolo lotto.
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L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
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Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei Raggruppamenti temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tale previsione comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
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È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs.vo 50/2016, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
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Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del D.Lgs.vo 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante recede obbligatoriamente dal contratto. Se tale fattispecie si verifica per uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
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È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il Raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del Raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
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Le modifiche di cui ai precedenti paragrafi trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e), del D.Lgs.vo n. 50/2016 e anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.
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Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
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Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
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Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Per i primi 5 anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del vigente Codice degli appalti, alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.
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Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura:
Sarà possibile assistere alle sedute pubbliche nella misura massima di 2 persone/rappresentanti per ciascun operatore economico offerente.
Criteri di assegnazione
Criterio: 1. Caratteristiche tecniche (25)
2. Caratteristiche economiche (75)
Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Responsabile del Procedimento: Il Direttore dell' Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni V. Prefetto Tommaso Tafuri, designato con determina a contrarre n. 600/C/PR/452/A/5556/17 del 9.8.2017
Giammarco Masotta
Nome: Al Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie Ufficio I — Gabinetto del Capo Dipartimento Ufficio Corrispondenza — Settore Accettazione
Indirizzo postale: Via Palermo 101
Codice postale: 00184
Telefono: +39 0646548837 📞
Fax: +39 0646527423 📠

Riferimento
Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: PR.452.A
Informazioni aggiuntive
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D.Lgs.vo 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente disciplinare e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca Dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata «Banca Dati Nazionale» degli operatori economici. A tal fine entro il 31.12.2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC.
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Fino all'adozione del decreto di cui sopra, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la «Banca Dati AVCpass» istituita presso l'ANAC in ossequio all'articolo 216, comma 13, del D.Lgs.vo 50/2016.
2. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
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3. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
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5. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'articolo 32 del vigente Codice degli appalti.
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6. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40 000 EUR mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
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7. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino 6 mesi complessivi, l'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all'operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
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8. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6.9.2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016
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9. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21.2.1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
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10. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016.
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11. Eventuali chiarimenti e/o quesiti di carattere tecnico/amministrativo dovranno pervenire via e-mail all'indirizzo giammarco.masotta@interno.it entro le ore 13:00 del 16.10.2017;
Le risposte saranno fornite mediante stesso mezzo e verranno altresì pubblicate sui siti Internet www.poliziadistato.it; www.interno.it.
12. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in 0 EUR. Nell'Ipotesi in cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da Interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso.
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13. Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo ribasso, sarà richiesto all'offerente di presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno determinato la costituzione della stessa (art. 97 del D.Lvo 50/2016). La Stazione appaltante procederà, quindi con le verifiche
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14. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209, comma 2 del D.Lvo 50/2016).
15. Le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24.12.2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3.4.2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
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16. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione.
17. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa 11 000 EUR, IVA al 22 % inclusa.
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18. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, fino al 31.12.2016 le spese per la pubblicazione previste dal comma 7 dell'articolo 66 e dal comma 5 dell'articolo 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa 11 000 EUR, IVA al 22 % inclusa, e dovranno essere versate presso la Sezione della Tesoreria Provinciale competente territorialmente con imputazione al capitolo 3560 p.g. 5 (Conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero dell'Interno). Sarà cura della Società aggiudicataria trasmettere entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto pagamento, a questa Stazione Appaltante, copia della quietanza al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it;
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19. La durata complessiva della fornitura è fissata in 36 mesi.
20. Ai sensi del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012, l'Amministrazione e la Società aggiudicataria dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito «Patto di integrità» (allegato 4), che diviene parte integrante del presente documento, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
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21. Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall'unito «Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno» (allegato 5), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16.4.2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30.3.2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge del 6.11.2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 «Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
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22. Per quanto non espressamente previsto dal vigente Codice degli Appalti e negli atti attuativi, alla presente procedura di affidamento ed alle connesse attività amministrative si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7.8.1990, nr. 241, in particolare in tema di diritto di accesso (articoli 22 e seguenti), alla stipula del contratto ed alla fase esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile (articolo 30, comma 8).
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23. L'Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR del Lazio.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Indirizzo postale: Via del Castro Pretorio 5
Città postale: Roma
Codice postale: 00185
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: giammarco.masotta@interno.it 📧
Telefono: +39 0646572098 📞
Fax: +39 0646572196 📠
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:
Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR competente entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente bando.
Fonte: OJS 2017/S 161-333249 (2017-08-22)
Informazioni complementari (2017-09-11)
Oggetto
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Informazioni complementari

Riferimento
Date
Data di invio: 2017-09-11 📅
Data di pubblicazione: 2017-09-15 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2017/S 177-363342
Si riferisce all'avviso: 2017/S 161-333249
Numero GU-S: 177
Fonte: OJS 2017/S 177-363342 (2017-09-11)
Avviso di aggiudicazione (2018-09-13)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 17 882 074,71 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale — Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Riferimento
Date
Data di invio: 2018-09-13 📅
Data di pubblicazione: 2018-09-15 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2018/S 178-404286
Numero GU-S: 178
Informazioni aggiuntive
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente disciplinare e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca Dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata «Banca Dati Nazionale» degli operatori economici. A tal fine entro il 31.12.2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC. Fino all'adozione del decreto di cui sopra, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la «Banca Dati AVCPass» istituita presso l'ANAC in ossequio all’articolo 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. 2. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 3. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare. 5. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’articolo 32 del vigente Codice degli appalti. 6. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40 000 EUR mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri. 7. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del contratto, o comunque quando superino 6 mesi complessivi, l’operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all’operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 8. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 9. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21.2.1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. 10. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell’eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016. 11. Eventuali chiarimenti e/o quesiti di carattere tecnico/amministrativo dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo giammarco.masotta@interno.it entro le ore 13:00 del 16.10.2017; Le risposte saranno fornite mediante stesso mezzo e verranno altresì pubblicate sui siti Internet www.poliziadistato.it; www.interno.it. 12. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in 0,00 EUR. Nell'Ipotesi in cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso. 13. Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo ribasso, sarà richiesto all'offerente di presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno determinato la costituzione della stessa (art. 97 del D.Lgs. 50/2016). La Stazione appaltante procederà, quindi con le verifiche 14. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016). 15. Le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24.12.2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3.4.2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU. 16. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione. 17. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa 11 000,00 EUR, IVA al 22 % inclusa. 18. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, fino al 31.12.2016 le spese per la pubblicazione previste dal comma 7 dell'articolo 66 e dal comma 5 dell'articolo 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa 11 000,00 EUR, IVA al 22 % inclusa, e dovranno essere versate presso la Sezione della Tesoreria Provinciale competente territorialmente con imputazione al capitolo 3560 p.g. 5 (Conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero dell’Interno). Sarà cura della Società aggiudicataria trasmettere entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuto pagamento, a questa Stazione Appaltante, copia della quietanza al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it; 19. La durata complessiva della fornitura è fissata in 36 mesi. 20. Ai sensi del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012, l’Amministrazione e la Società aggiudicataria dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito «Patto di integrità» (allegato 4), che diviene parte integrante del presente documento, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti. 21. Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito «Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno»” (allegato 5), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16.4.2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del D.Lgs. del 30.3.2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6.11.2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 «Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni». 22. Per quanto non espressamente previsto dal vigente Codice degli Appalti e negli atti attuativi, alla presente procedura di affidamento ed alle connesse attività amministrative si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7.8.1990, nr. 241, in particolare in tema di diritto di accesso (articoli 22 e seguenti), alla stipula del contratto ed alla fase esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile (articolo 30, comma 8). 23. L’Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il TAR del Lazio.
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Oggetto
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Centro-Nord

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio: 1. Caratteristiche tecniche (70)
2. Caratteristiche economiche (30)

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2018-03-27 📅
Nome: RTI Vitrociset S.p.A./Novasistemi S.r.l.
Paese: Italia 🇮🇹
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 3

Riferimento
Identificatori
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 177-363342
Fonte: OJS 2018/S 178-404286 (2018-09-13)