Informazioni aggiuntive
Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il mancato rispetto di quanto alla legge n. 68/99; Per quanto riguarda i requisiti di carattere generale che le imprese devono possedere (rappresentanti legali, direttori tecnici, amministratori, soci ed ogni altro soggetto individuato nei casi di cui all'art. 80 del codice degli appalti), si precisa che influiscono sull'affidabilità morale e professionale dei concorrenti anche i reati commessi contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio, se relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti. Sarà cura ed è esclusiva competenza della Commissione giudicatrice o seggio di gara valutare le singole concrete fattispecie che possono incidere negativamente sulla partecipazione o aggiudicazione del contratto e pertanto devono essere tutte dichiarate. Comportano, invece, l'automatica esclusione dalla gara d'appalto, in quanto già valutati quali reati che influiscono sull'affidabilità morale e professionale:
— delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
— delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
— frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
— delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
— delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22.6.2007, n. 109 e successive modificazioni;
— sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4.3.2014, n. 24;
— ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ed in tutti i casi di cui agli articoli 110 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
Tutte le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate a mezzo e-mail/PEC; il concorrente è tenuto ad indicare l'email/PEC (o sistema equivalente) a cui desidera che le comunicazioni siano inviate che sarà utilizzato anche per le comunicazioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell'ora che saranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario l'Amministrazione potrà procedere all'affidamento al concorrente che segue in graduatoria alle stesse condizioni di offerta del primo classificato, applicando le sanzioni di legge, considerando lo stesso quale grave inadempimento. Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice. (Art. 32, c. 14, D.Lgs. n. 50/2016).
Non si darà luogo al deferimento ad arbitri di soluzioni delle controversie e trova applicazione la norma di cui all'articolo 206 e seg D.Lgs. n. 50/2016.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Sono nulle le offerte condizionate, parziali o indeterminate o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Sono nulle le offerte, anche se sostitutive od aggiuntive di offerta precedente, che pervengano oltre il termine delle ore 12:00 del giorno fissato.
Sono altresì nulle le offerte inviate per telegramma, per telefax o sistema diverso da quanto indicato nel presente bando.
Non sarà ammesso, pena esclusione, richiamo a documenti allegati ad altro appalto, né offerte per persone da nominare.
In caso di esclusione, i plichi delle offerte restano sigillati e debitamente controfirmati dal Presidente della gara, con indicate le irregolarità che saranno pure riportate nel verbale e rimangono acquisiti agli atti della gara.
Non saranno ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione dei valori offerti, e, a pena di esclusione dell'offerta, qualsiasi eventuale correzione deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta stessa.
L'offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritte con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante della ditta o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza e, in caso di raggruppamento/consorzio, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti o da altre persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle associate/consorziate esecutrici.
La partecipazione alla procedura comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute nel bando e nel presente disciplinare e capitolato speciale d'appalto.
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi della vigente normativa in materia; si precisa che la presenza di un rappresentante dell'impresa alle sedute pubbliche, purché munito di idonea procura, è rilevante e serve da notifica ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione degli atti della Commissione di gara. A tal fine la stessa registrerà le generalità, funzioni e poteri dei presenti che intervengono per le ditte partecipanti.
Le dichiarazioni mendaci comporteranno responsabilità penale, secondo quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e decadenza dall'aggiudicazione.
La violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza nonché l'inosservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi applicabili legittima il Dirigente a sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo fino alla regolarizzazione delle posizioni attestata dalle autorità competenti.
L'appaltatore dovrà impegnarsi ad aprire uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o società Poste italiane dedicati anche in via esclusiva per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari afferenti in esecuzione della legge n. 136/2010. A tal fine il bonifico bancario o postale deve riportare il codice CIG. I soggetti economici aggiudicatari comunicheranno entro 7 giorni l'accensione, generalità e persone delegate. Nel contratto sottoscritto con gli appaltatori sarà inserita la clausola risolutiva espressa a pena nullità dello stesso sull'obbligo di effettuazione pagamenti senza rispetto disposizioni sulla tracciabilità con applicazione delle sanzioni di legge.
L'operatore economico, in caso di aggiudicazione dell'appalto, è obbligato ad adeguarsi alle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo 8.4.2013 n. 39.
Le spese di pubblicità del presente e bando e degli avvisi di gara stimati in presunti 4 000 EUR dovranno essere rimborsati dall'aggiudicatario all'Amministrazione Aggiudicatrice entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 34, c. 35, della legge 17.12.2012 n. 221.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio dell'ANAC del 22.12.2015, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d'appalto sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorità, nell'entità e con le modalità riportate nel disciplinare di gara. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento è causa di esclusione dalla gara.
L'aggiudicatario del servizio prende atto della nota della Regione Calabria protocollo generale — SIAR n. 0150576 del 9.5.2016 relativa al riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria. L.R. n. 14 2016 e DGR n. 381/2015 — Affidamento del servizio di gestione di rifiuti urbani da parte dei Comuni — Regime transitorio -, il quale prevede, tra l'altro, di inserire nel contratto «una clausola risolutiva per la quale il contratto dovrà risolversi nel momento in cui sarà effettuata dall'Autorità l'aggiudicazione del servizio a livello d'ambito».
Tutte le dichiarazioni richieste:
a) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
In ogni caso le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione aggiudicatrice, della seguente sanzione pecuniaria: 500 EUR. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Si richiama l'obbligo di osservanza dell'art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Non sono ammesse offerte parziali.
Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.
Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile.
Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.
La Commissione giudicatrice di gara nel caso di precaria funzionalità delle linee internet della stazione appaltante può procedere all'espletamento della gara, ovvero all'apertura dei plichi per l'esame della documentazione, offerte e proposta aggiudicazione al fine di evitare possibili ritardi nell'affidamento del servizio in questione con negativi riflessi in ordine ai finanziamenti collegati, fermo restando che si dovrà successivamente, non appena possibile, effettuare la regolarizzazione delle operazioni attraverso il sistema online dell'AVCpass, demandando al Responsabile Unico del Procedimento il compito dell'allineamento dei dati con quelli della presente procedura di gara.
In ogni caso l'operatore economico interessato è tenuto, previa richiesta della stazione appaltante, alla dimostrazione dei requisiti in forma cartacea, fermo restando che lo stesso dovrà, qualora non avesse già provveduto, ad inserire/completare nel sistema AVCpass la documentazione occorrente per la comprova dei requisiti di partecipazione alla gara.
Il contratto da stipulare in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016, conterrà, tra l'altro, le seguenti clausole:
a) a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;
b) la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA, ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni;
c) la clausola con la quale l'appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
d) nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (che, tra l'altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato).
È fatto divieto di partecipazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni durante il triennio successivo alla cessazione del rapporto, di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi 3 anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.
Si precisa che l'Ente appaltante sottoporrà, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria, al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Verrà fissato il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione appaltante per quanto comprovabile dall'impresa. Qualora nel termine suddetto non vengano comprovate le dichiarazioni sostitutive presentate l'Amministrazione appaltante e/o aggiudicatrice procederà all'annullamento dell'aggiudicazione (con incameramento della cauzione provvisoria) e verrà data comunicazione all'ANAC per i provvedimenti di cui all'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
L'operatore aggiudicatario è espressamente avvertito che la sottoscrizione del contratto è subordinata all'accettazione di tutte le clausole del Protocollo di Legalità stipulato tra questo Ente e la Prefettura di Vibo Valentia.