Procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei
La presente procedura ha per oggetto l'affidamento di un servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto cartacei del valore facciale di 9 EUR (nove euro) al netto di IVA di legge — per un fabbisogno presunto complessivo annuale di n. 21 330 buoni pasto cartacei per circa 90 fruitori destinatari — che diano accesso ad una rete di esercizi convenzionati che svolgono le seguenti attività:
a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25.8.1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali applicabili nel territorio di riferimento;
b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8.8.1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30.4.1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.
L'impresa deve garantire che il buono pasto:
a) consenta all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto (9 EUR);
b) costituisca il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
c) possa essere utilizzato durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
d) non sia cedibile, commercializzabile, cumulabile o convertibile in denaro;
e) sia utilizzabile esclusivamente per l'intero valore facciale.
Nel corso di vigenza del contratto d'appalto il Fondo potrà stabilire di modificare il valore facciale del buono pasto. In tal caso l'impresa deve continuare ad erogare il servizio a tutte le condizioni previste nel contratto ed il nuovo prezzo del buono sarà determinato applicando un aumento proporzionale al prezzo originario.
I buoni pasto devono riportare:
a) il codice fiscale ovvero la denominazione sociale e la sede del Fondo;
b) la denominazione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
c) nome e cognome del fruitore destinatario;
d) il valore facciale;
e) il termine temporale di utilizzo;
f) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
g) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».
Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.
L'impresa deve garantire il servizio sostitutivo di mensa attraverso esercizi convenzionati con l'impresa medesima aventi i requisiti sopra specificati, dietro presentazione, agli stessi esercizi, di apposito buono pasto, forniti dalla stessa impresa, avente funzione di controllo e dei requisiti anzidetti richiamati.
L'impresa deve assicurare per tutta la durata del contratto un numero di esercizi convenzionati pari a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e aventi i requisiti sopra specificati.
In caso di cambiamento di sede ovvero nel caso di apertura di nuove sedi da parte del Fondo, l'impresa deve assicurare l'estensione del servizio con ulteriori esercizi convenzionati, nelle vicinanze della nuova sede ovvero delle nuove sedi.
L'impresa deve comunicare al Fondo l'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi, provvedendo, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi, aventi gli stessi requisiti richiesti dal bando e dal capitolato tecnico e disciplinare di gara, garantendo le stesse condizioni contrattuali.
I buoni pasto, raccolti in blocchetti e numerati in ordine progressivo, saranno consegnati direttamente al Fondo e nel quantitativo predeterminato dall'Ufficio competente.
La consegna dei buoni pasto deve essere eseguita al massimo entro sette giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta scritta, avanzata dal Fondo.
Le spese di imballo, trasporto e consegna sono comprese nel prezzo e sono a carico dell'impresa.
Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2016-09-30.
L'appalto è stato pubblicato su 2016-07-19.
Fornitori
I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Chi?
Cosa?
Storia dell'approvvigionamento
Data |
Documento |
2016-07-19
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Avviso di gara
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2017-01-16
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Avviso di aggiudicazione
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